Ottemperanza al giudicato sull’equa riparazione e poteri del commissario ad acta (TAR Puglia n. 182 del 05.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto della Corte d’appello che liquida l’equa riparazione per irragionevole durata del processo, non opposto nel termine di cui all’art. 325 cod. proc. civ., acquista efficacia di cosa giudicata ed è titolo per il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo. Il ricorso è ammissibile quando sia decorso inutilmente il termine di centoventi giorni dalla notifica del decreto esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, e quello di sei mesi dalla trasmissione della dichiarazione resa ai sensi dell’art. 5-sexies della legge n. 89/2001. Accertato l’inadempimento, il TAR ordina all’Amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato entro un termine perentorio e nomina fin da ora il commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inerzia. Al commissario dirigente non spetta alcun compenso, in forza del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale richiamato dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015.
Il Fatto
I ricorrenti avevano ottenuto dalla Corte d’appello di Lecce, con decreto n. cronol. 799/2020, emesso il 05.02.2020 e depositato il 04.05.2020, la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento di somme a titolo di equa riparazione ai sensi della legge n. 89/2001, oltre interessi legali e spese, come corretto dal successivo provvedimento n. cronol. 1559/2020 del 14.10.2020.
Il decreto era stato notificato al Ministero e non opposto. Poiché il pagamento non era intervenuto, i ricorrenti hanno proposto ricorso al TAR Puglia ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., chiedendo l’ordine di ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese del giudizio. Il Ministero si è costituito senza adempiere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto la regolarità in rito del ricorso. Il decreto della Corte d’appello ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi e valore di cosa giudicata, essendo stato notificato al Ministero della Giustizia e non opposto nel termine di art. 325 cod. proc. civ.
Il Tribunale accerta poi il perfezionarsi della mora del debitore. È decorso infruttuosamente il termine di centoventi giorni dalla notifica del decreto decisorio esecutivo, come disposto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. I ricorrenti hanno inoltre trasmesso la dichiarazione attestante la mancata riscossione per il medesimo titolo, l’esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l’ammontare degli importi ancora dovuti e la modalità di riscossione prescelta, secondo l’art. 5-sexies della legge n. 89/2001, richiamando gli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000.
Rileva il Collegio che è parimenti decorso il termine di sei mesi dalla trasmissione di tali dichiarazioni senza che il pagamento sia stato eseguito, come previsto dall’art. 5-sexies, comma 7, della legge n. 89/2001. Sussistono dunque i presupposti per sancire l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al decreto, provvedendo al pagamento delle somme riconosciute, se e nella misura in cui siano tuttora dovute, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Il TAR fissa quindi il termine di novanta giorni per l’adempimento e nomina fin da ora, per il caso di persistente inadempimento, il commissario ad acta nel dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, con ulteriore termine di novanta giorni. Al commissario non è dovuto compenso, in applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti richiamato dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015. Le spese, liquidate in dispositivo con distrazione in favore del difensore anticipatario, seguono la soccombenza; è riconosciuto anche il rimborso delle spese vive per copie conformi, notifiche e certificazione del passaggio in giudicato, in linea con Cons. Stato n. 3484/2021, Cons. Stato n. 1498/2017 e TAR Campania n. 153/2022.
Nota della Redazione
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