Ottemperanza al decreto di equa riparazione senza notifica del titolo esecutivo (TAR Calabria n. 1891 del 14.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza ai decreti emessi dalla Corte d’appello ai sensi della legge n. 89/2001 non trovano applicazione la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio previsti dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. La richiesta di pagamento inoltrata all’amministrazione ex art. 5-sexies legge n. 89/2001, con il decorso dei sei mesi, integra la condizione per proporre l’actio iudicati. Il perdurante inadempimento legittima l’ordine di esecuzione del giudicato, la nomina del Commissario ad acta e la condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinata nella misura degli interessi legali e cumulabile con gli interessi dovuti ex lege. Le spese del giudizio di ottemperanza sono poste a carico dell’amministrazione e, in caso di ulteriore inerzia, il loro pagamento rientra nei compiti del commissario.

Il Fatto

La ricorrente ha agito per ottenere l’esecuzione del decreto con cui la Corte d’appello di Catanzaro, in accoglimento della domanda ex legge n. 89/2001, aveva condannato il Ministero della Giustizia a corrisponderle la somma di settemila cinquecento euro a titolo di equa riparazione, oltre interessi legali dalla domanda.

Il titolo aveva acquisito autorità di cosa giudicata. La ricorrente aveva inviato all’amministrazione la richiesta di pagamento ex art. 5-sexies legge n. 89/2001 ed erano decorsi i sei mesi previsti. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito ed è rimasto inerte. Di qui il ricorso per ottemperanza, con istanza di nomina di un commissario e di condanna alla penalità di mora.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta anziché una questione di merito una questione preliminare di rito: se l’ottemperanza ai decreti di equa riparazione sia subordinata alla notifica del titolo esecutivo e al decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996. Il Collegio, rivedendo il proprio precedente orientamento, esclude l’applicabilità di tale disciplina.

Il percorso argomentativo si fonda sull’adesione a Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 febbraio 2021, n. 1423. La specialità del procedimento ex legge n. 89/2001 e la natura del credito giudizialmente accertato conducono a ritenere sufficiente, quale condizione dell’actio iudicati, la richiesta di pagamento ex art. 5-sexies seguita dal decorso dei sei mesi, che nel caso concreto risultano pacifici.

Accertato il perdurante inadempimento dell’amministrazione, il ricorso è dichiarato fondato ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.. Il Ministero deve eseguire il decreto entro trenta giorni dalla notifica della sentenza a cura della ricorrente. Per il caso di inutile decorso del termine è nominato sin d’ora Commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, che provvederà entro novanta giorni, senza compensi ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 8, compiendo anche le eventuali modifiche di bilancio a spese dell’amministrazione.

Quanto all’astreinte, non sussistendo iniquità o cause ostative, la somma è determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione, in aggiunta agli interessi ex lege, stante il carattere sanzionatorio dell’istituto. L’importo decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del commissario, secondo Adunanza Plenaria n. 8 del 2021. Le spese, liquidate secondo i parametri del D.M. n. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare, sono poste a carico dell’amministrazione e, in caso di mancata rifusione nel medesimo termine, il loro pagamento spetta al commissario, in applicazione del principio di pienezza e concentrazione delle tutele.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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