Ottemperanza al decreto di equa riparazione e astreinte contro il Ministero (TAR Calabria n. 49 del 14.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto i decreti della Corte d’Appello emessi ai sensi della legge n. 89/2001, non sono più richiesti la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio previsti dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Esperita la dichiarazione ex art. 5-sexies legge n. 89/2001 e decorsi sei mesi senza che l’amministrazione abbia adempiuto, il ricorso è fondato ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. può essere determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese, in aggiunta agli interessi dovuti ex lege, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del Commissario. Il Commissario ad acta può provvedere anche al pagamento delle spese di lite non rifuse, in applicazione del principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali.
Il Fatto
Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza al decreto con cui la Corte d’Appello di Catanzaro, in sede di equa riparazione ex legge n. 89/2001, aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di una somma in suo favore, oltre interessi legali e spese di lite. Il titolo aveva acquisito autorità di cosa giudicata.
Il ricorrente ha inviato all’amministrazione la dichiarazione ex art. 5-sexies legge n. 89/2001; decorsi sei mesi senza alcun pagamento, ha proposto l’actio iudicati davanti al TAR, chiedendo l’ottemperanza e la nomina di un Commissario ad acta. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto rivisto la propria precedente giurisprudenza. Per le ottemperanze ai decreti della Corte d’Appello ex legge n. 89/2001 non ritiene più necessari la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio dell’art. 14 d.l. n. 669/1996, richiamando Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 febbraio 2021, n. 1423.
Accertato il perdurante inadempimento, il ricorso è stato dichiarato fondato ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., con esclusione delle sole spese liquidate dalla Corte d’Appello, perché distratte in favore del difensore che non agisce in proprio in questa sede per il loro recupero. Il Ministero deve eseguire il decreto entro trenta giorni dalla notifica della sentenza; in caso di inutile decorso è nominato Commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia.
Quanto all’astreinte richiesta ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., il Collegio l’ha riconosciuta nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese, in aggiunta agli interessi dovuti ex lege, stante il carattere sanzionatorio dell’istituto. L’importo decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e sino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del Commissario, secondo Adunanza Plenaria n. 8 del 2021, restando salvo il potere dell’amministrazione di attuare il giudicato fino all’intervento dell’organo commissariale.
Le spese del giudizio sono poste a carico dell’amministrazione, liquidate secondo i parametri del D.M. n. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare, fattispecie ritenuta più affine (Consiglio di Stato, Sez. III, 25 marzo 2016, n. 1247). In caso di mancata rifusione nel medesimo termine di trenta giorni, al pagamento provvede il Commissario: il Collegio richiama il principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali, ragioni di economia processuale e il principio del buon andamento, evitando un secondo giudizio di ottemperanza. Il ricorso è stato quindi accolto, con condanna alle spese di € 552,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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