Porto d’armi: conflitto familiare cronico prevale sull’accertamento penale (C.G.A.R.S. n. 183 del 07.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di porto d’armi, il diniego di rinnovo è legittimo quando la pubblica amministrazione fonda la prognosi di inaffidabilità sull’esistenza di una situazione di cronica conflittualità tra nuclei familiari, desunta dal susseguirsi di querele incrociate. È irrilevante l’esito del procedimento penale conclusosi con archiviazione, poiché i fatti vengono dequotati nella loro rilevanza penale ma non smentiti nella loro esistenza fattuale. L’amministrazione non è tenuta ad accertare le cause del conflitto né ad attribuirne la genesi a una delle parti: rileva la sola oggettiva sussistenza del conflitto. In sede di valutazione prognostica il Questore deve considerare l’insieme delle circostanze ambientali e familiari. Il principio di non contestazione non opera per fatti estranei alle parti del processo. Le garanzie di partecipazione procedimentale sono rispettate quando la p.a. abbia letto e ponderato le memorie del destinatario, non quando le accolga.
Il Fatto
Il ricorrente era titolare, sin dal 2004, di licenza di porto fucile per uso caccia. Nel novembre 2019 presentava istanza di rinnovo. La Questura notificava il preavviso di diniego; seguivano memorie difensive, non accolte. Con decreto del 9 dicembre 2019 l’autorizzazione veniva negata.
Il provvedimento richiamava una denuncia del 2015 per minaccia e atti persecutori, conclusasi con archiviazione, e il rigetto nel 2013 di analoga istanza presentata da un familiare, in ragione della convivenza con soggetti deferiti per reati ostativi. Il provvedimento evidenziava una condizione di conflittualità tra nuclei familiari, incompatibile con il rilascio di autorizzazioni di polizia in materia di armi. Il TAR Sicilia respingeva il ricorso; il destinatario del diniego appellava al C.G.A.R.S.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge tutti i motivi. Sul primo, che invoca la violazione dell’art. 64 cod. proc. amm., si rileva che il principio di non contestazione non può riguardare fatti estranei alle parti del processo. Lo stato di salute del vicino non entra nel costrutto logico-giuridico su cui si fonda la reiezione: la sentenza di primo grado si limita a constatare l’oggettiva situazione di conflitto, provata dalle querele incrociate.
Quanto ai motivi secondo, terzo e quarto, trattati congiuntamente, il Collegio osserva che il diniego non richiede l’accertamento delle cause del conflitto né l’attribuzione delle responsabilità. È dirimente la mera esistenza di rapporti conflittuali, non l’esito del procedimento penale. Nel decreto di archiviazione i fatti contestati vengono dequotati nella rilevanza penale, ma non smentiti nella loro esistenza. Il conflitto si protrae da lungo tempo: denuncia nel 2012, rigetto dell’istanza del familiare nel 2013, querela del 2015, senza prova di evoluzione pacifica fino al provvedimento impugnato.
Il Collegio richiama il principio secondo cui il porto d’armi non è oggetto di un diritto assoluto, ma eccezione al divieto di detenere armi, riconoscibile solo a fronte di sicurezza completa circa il loro buon uso, in un’ottica di tutela dell’ordine pubblico e della tranquilla convivenza (richiamato Consiglio di Stato sez. III, 13/04/2023, n. 3738).
L’amministrazione aveva l’obbligo di compiere una valutazione prognostica che tenesse conto anche delle circostanze ambientali e familiari, senza far ricadere sull’appellante le conseguenze delle patologie del vicino. La scelta di non rinnovare il porto d’armi non è illogica né sproporzionata, essendo coerente con le finalità di prevenzione della materia.
Sul quinto motivo, il Collegio chiarisce che le garanzie partecipative sono rispettate quando la p.a. abbia letto e ponderato le argomentazioni del destinatario, non anche quando le condivida. Il provvedimento dà conto dell’esame delle memorie. In conclusione l’appello è respinto, con compensazione delle spese del secondo grado.
Nota della Redazione
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