Ottemperanza all’ordine di esibizione documentale e limiti alla penalità di mora (TAR Lazio n. 15581 del 05.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’inerzia della pubblica amministrazione nel dare esecuzione a un provvedimento esecutivo del giudice amministrativo integra gli estremi dell’inottemperanza e legittima l’accoglimento del ricorso ex art. 112, commi 1 e 2, lett. b), c.p.a., con conseguente ordine di esecuzione e nomina del commissario ad acta in caso di perdurante inerzia. L’amministrazione è tenuta a conformarsi al provvedimento giurisdizionale senza margini di discrezionalità quanto all’an e al quando, residuando solo un limitato potere sul quomodo. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non va applicata quando il lasso di tempo intercorso tra il passaggio in giudicato del provvedimento e la proposizione dell’azione di ottemperanza sia contenuto, perché la misura risulterebbe manifestamente sproporzionata e in contrasto con il limite della manifesta iniquità.
Il Fatto
Il ricorrente aveva ottenuto da questa Sezione, in sede incidentale ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a., un’ordinanza con cui il Ministero della Giustizia era stato onerato di consentire l’accesso e l’estrazione di copia di specifici atti della procedura concorsuale per funzionario informatico, entro trenta giorni dalla notificazione.
Notificata l’ordinanza, il termine è decorso senza che l’amministrazione desse seguito alla richiesta documentale. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la nomina di un commissario ad acta e la fissazione della penalità di mora. Il Ministero non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione del provvedimento da eseguire: l’ordinanza n. 8408/2026 è dotata di immediata esecutività e la sua efficacia non è stata sospesa da alcuna successiva pronuncia giurisdizionale. L’inerzia serbata dal Ministero, risultante anche documentalmente, integra pertanto gli estremi dell’inottemperanza.
Il percorso argomentativo si fonda sull’art. 112, commi 1 e 2, lett. b), c.p.a., che impone alla pubblica amministrazione l’esecuzione dei provvedimenti del giudice amministrativo e consente l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, sez. II, n. 5072 del 22 maggio 2023.
La decisione valorizza la funzione stessa del giudizio di ottemperanza, diretta a far conseguire al ricorrente vittorioso gli effetti favorevoli della pronuncia illegittimamente negati dall’amministrazione con un comportamento omissivo. Viene richiamata la giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 419 del 1995) e quella amministrativa sull’oggetto del giudizio, individuato nella verifica della corretta attuazione del giudicato (Cons. Stato, Ad. Plen., n. 2 del 2012).
Il Collegio sottolinea che l’amministrazione non può sottrarsi all’obbligo di esecuzione per ragioni di ordine pubblico, di opportunità o di difficoltà pratica, non disponendo di alcuna discrezionalità sull’an e sul quando e residuando un limitato margine solo sul quomodo, secondo l’insegnamento di Cons. Stato, sez. IV, n. 2439 del 2002 e di Cons. Stato, sez. IV, n. 658 del 2015.
Accolto il ricorso, il Tribunale ordina l’esecuzione entro sessanta giorni e dispone l’insediamento del commissario ad acta nell’ipotesi di perdurante inerzia, con ulteriore termine di sessanta giorni e senza diritto al compenso. Respinge invece l’istanza di penalità di mora: il lasso di tempo non eccessivamente lungo tra il giudicato e l’azione rende la misura manifestamente sproporzionata. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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