Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e accredito sulla carta docente (TAR Veneto n. 2036 del 23.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rimedio dell’ottemperanza è esperibile, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., anche per l’attuazione delle statuizioni di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando l’amministrazione non vi abbia dato esecuzione. Il ricorso è ammissibile ove sia attestato il passaggio in giudicato del provvedimento ottemperando e sia decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996 dopo la notifica del titolo. Accertato l’inadempimento dell’amministrazione, che non allega alcun elemento di adempimento, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato entro un termine perentorio. È legittima la nomina sin d’ora del commissario ad acta, quale strumento per fronteggiare l’eventuale perdurante inerzia. La mancata collaborazione dell’ente debitrice può giustificare, su nuova istanza di parte, la fissazione della somma di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm..
Il Fatto
Una docente otteneva dal Tribunale di Verona, Sezione Lavoro, con sentenza 18 luglio 2024 n. 491, l’accertamento del diritto al beneficio economico di € 500 annui tramite la carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, con condanna del Ministero dell’istruzione e del merito all’erogazione della prestazione, oltre interessi e rivalutazione, e alla rifusione delle spese.
La sentenza non veniva impugnata e diventava definitiva. Notificata in copia conforme all’indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero, restava ineseguita oltre il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996. La docente proponeva quindi ricorso per ottemperanza davanti al TAR Veneto, chiedendo l’ordine di adempimento, la fissazione di un termine, la nomina del commissario ad acta e l’applicazione delle misure coercitive. Il Ministero non si costituiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto i presupposti dell’azione. Il passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda è attestato dalla dichiarazione rilasciata a tale scopo dal competente ufficio il 20 novembre 2025. La sentenza risulta inoltre notificata al Ministero e decorso il termine dilatorio di centoventi giorni. Il ricorso è pertanto ammissibile.
Quanto all’individuazione del titolo, il Tribunale esclude ogni dubbio sull’appartenenza di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato al novero dei provvedimenti attuabili mediante ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.. La norma è dettata proprio per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
Nel merito il ricorso è fondato. L’amministrazione intimata non ha fornito alcun elemento volto a dimostrare l’adempimento di quanto impostole dal giudicato. Il Tribunale ordina quindi al Ministero di dare attuazione alla sentenza, disponendo l’accredito sul portafoglio «carta docente» della somma di euro 1.000,00 per le finalità di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, nel termine di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza.
Il Collegio nomina sin d’ora il commissario ad acta nella persona del Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega e subdelega, chiamato ad attivarsi su istanza della ricorrente in caso di vana scadenza del termine e a provvedere nell’ulteriore termine di sessanta giorni. Quanto alla richiesta di somme coercitive, il Tribunale non ravvisa allo stato i presupposti per il riconoscimento di un’ulteriore somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., proprio in considerazione della nomina del commissario; resta salva una diversa valutazione, su apposita nuova istanza, in caso di mancata collaborazione dell’amministrazione debitrice.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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