Atto plurimotivato e omessa impugnazione del capo antisismico (Cons. Stato n. 2850 del 09.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di un provvedimento amministrativo plurimotivato, ciascuna delle ragioni poste a fondamento dello stesso è idonea, in astratto, a sorreggerne la legittimità. L’omessa impugnazione di uno solo dei capi autonomi della motivazione determina il difetto di interesse al ricorso, poiché l’eventuale accoglimento delle censure rivolte agli altri capi non potrebbe condurre all’annullamento dell’atto. Il giudice amministrativo non esercita un controllo generale sulla legittimità dell’azione amministrativa, ma assicura tutela solo in presenza di un interesse concreto al bene della vita azionato. La qualificazione formale dell’atto — nella specie preavviso di rigetto — non ne esclude l’attitudine lesiva, ove esso determini una incisiva e definitiva incisione sulla sfera del privato. La sola legittimità di una delle giustificazioni fondanti il provvedimento è sufficiente a sostenerlo in sede giurisdizionale.
Il Fatto
La proprietaria di un immobile in Ponza ha impugnato l’ordinanza con cui l’ufficio urbanistica comunale ha disposto la demolizione di due locali tecnici e di una tettoia in ferro realizzati al secondo piano dell’edificio, ritenuti abusivi e non conformi al PRG e alla normativa antisismica. La ricorrente aveva dedotto di avere presentato istanza di sanatoria ex art. 36 d.P.R. 380/2001, contestando l’assenza di un provvedimento definitivo, l’applicazione di prescrizioni riferite alla zona C1 anziché A1 e la natura di volume tecnico della tettoia di supporto ai pannelli solari.
Il TAR Lazio, sezione staccata di Latina, ha dichiarato inammissibile il ricorso principale e i motivi aggiunti, ravvisando nell’ordinanza un atto plurimotivato di cui non era stato impugnato il capo relativo alla violazione della normativa antisismica. In via di completezza il giudice di primo grado ha comunque ritenuto infondate le censure. La soccombente ha proposto appello articolando cinque motivi.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato respinge il gravame muovendo da una premessa di sistema: la tutela giurisdizionale amministrativa, pur ispirata agli artt. 24 e 113 Cost., non si risolve in un controllo generale della legittimità dell’azione pubblicistica. Il privato può far valere la dedotta illegittimità solo ove vi sia un interesse concreto alla tutela del bene della vita azionato.
Su questa base il Collegio qualifica l’ordinanza demolitoria come atto fondato su una pluralità di presupposti distinti, ciascuno idoneo in astratto a sorreggerne la legittimità. La fondatezza delle censure rivolte avverso alcuni soltanto dei capi non sarebbe sufficiente a determinarne l’annullamento, permanendo l’efficacia della motivazione autonoma non specificamente impugnata.
Il passaggio decisivo concerne la qualificazione del provvedimento. Il Consiglio di Stato ritiene che, indipendentemente dal nomen juris di preavviso di rigetto, l’atto determini una incisiva e definitiva lesione del bene della vita, ossia l’edificio di cui si ordina la demolizione, sulla base di più ragioni tra cui espressamente la violazione della normativa antisismica. Il mancato scrutinio del capo relativo agli artt. 93 e 94 d.P.R. 380/2001 — riferito alla condizione di immediato pericolo per la vita umana — comporta il difetto di interesse, poiché anche accogliendo le ulteriori doglianze il provvedimento resterebbe in vita.
Il Collegio richiama il principio secondo cui, in caso di atto plurimotivato, è sufficiente la legittimità di una sola delle giustificazioni per sorreggere l’atto in sede giurisdizionale, con declaratoria di inammissibilità del ricorso che non investa tutte le autonome rationes decidendi, richiamando Cons. Stato, Sez. VI, n. 4866 del 2020. Le censure riproposte in appello restano pertanto assorbite.
Quanto ai motivi aggiunti, la Corte ritiene non irragionevole la quantificazione della sanzione pecuniaria per inottemperanza, commisurata in cifra non lontana dal minimo edittale in ragione della natura e dell’entità, non controverse, delle opere abusive. L’appello è respinto con condanna alle spese liquidate in euro 4.000,00 oltre oneri di legge.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.