Ottemperanza al giudicato e astreinte per il buono elettronico docente (TAR Campania n. 5719 del 12.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertata l’inerzia dell’amministrazione, ordina l’esecuzione del giudicato assegnando un termine per provvedere e nominando, per il caso di ulteriore inottemperanza, un commissario ad acta. La domanda di condanna alla penalità di mora va accolta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., che ne consente la fissazione su richiesta di parte per ogni violazione o ritardo successivo. Nei giudizi aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro la penalità decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e non è manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali. La condanna dell’amministrazione al pagamento degli interessi legali sull’importo dovuto, dalla comunicazione della sentenza fino all’effettivo adempimento, costituisce applicazione conforme della norma.
Il Fatto
La ricorrente, con ricorso notificato e depositato il 22 dicembre 2025, chiede l’esecuzione della sentenza n. 3378/2024 del 19 giugno 2024 del Tribunale di Napoli, sezione lavoro e previdenza, assumendone il passaggio in giudicato. Con quella pronuncia il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di euro 1.000 mediante emissione di buono elettronico (cd. carta del docente).
La ricorrente denuncia la mancata esecuzione del giudicato e chiede che la sezione ordini all’amministrazione di provvedere entro un termine, con nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, e condanni l’amministrazione alla penalità di mora. L’amministrazione si costituisce con atto di stile, senza addurre elementi ostativi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene il ricorso fondato e lo accoglie. L’amministrazione, costituita con atto di stile, non ha fornito elementi ostativi all’accoglimento. Ne deriva l’ordine di esecuzione della sentenza indicata in epigrafe nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento.
Per il caso di ulteriore inerzia è nominato commissario ad acta il Responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, operante nell’ambito del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione (art. 6 del D.M. 17 gennaio 2025, n. 6), con facoltà di delega a un funzionario della medesima amministrazione. Il commissario, decorso infruttuosamente il termine assegnato, porrà in essere gli atti necessari per l’esecuzione del giudicato entro l’ulteriore termine di sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione, a cura del difensore della ricorrente, della scadenza del primo termine.
È accolta anche la domanda di condanna al pagamento della penalità di mora (cd. astreinte) ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.. La norma consente al giudice di fissare, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato. Nei giudizi aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro la penalità di mora decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza.
Il Collegio precisa che la penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali. L’amministrazione è pertanto condannata al pagamento di una somma pari agli interessi legali calcolati sull’importo dovuto, a decorrere dalla data di comunicazione della sentenza e fino al giorno dell’effettivo adempimento. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in euro ottocento, oltre accessori di legge, con distrazione al difensore per dichiarato anticipo.
Nota della Redazione
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