Accesso agli atti e ostensione strumentale all’esecuzione del titolo giurisdizionale (TAR Campania n. 5711 del 12.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto di accesso agli atti amministrativi costituisce istituto cardine dell’attività amministrativa e risponde al principio della massima ostensione dei documenti, salve le limitazioni poste a contemperamento con altri interessi meritevoli di tutela. È interessato, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. b), l. n. 241/1990, il soggetto titolare di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto. Il silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza di accesso è illegittimo quando la documentazione richiesta è strumentale alla tutela delle ragioni del richiedente, anche in vista di un eventuale giudizio di esecuzione del titolo giurisdizionale. Il giudice amministrativo, accertata la fondatezza della pretesa ostensiva, ordina l’esibizione dei documenti esistenti e detenuti e, per l’ipotesi di perdurante inerzia, nomina commissario ad acta ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a..
Il Fatto
La ricorrente aveva ottenuto dal giudice ordinario, con pronuncia resa inter partes il 01.04.2022, la condanna del Ministero dell’Istruzione al pagamento in suo favore della somma complessiva di euro 10.123,23, a titolo, tra l’altro, di differenze retributive. Non essendo intervenuta l’integrale corresponsione, la stessa presentava in data 20.02.2026 alla Ragioneria Territoriale dello Stato — sede di Napoli un’istanza di accesso ex artt. 22 e ss. l. n. 241/1990, chiedendo copia del provvedimento di “arretrato a debito”, del prospetto analitico dei conteggi, delle comunicazioni con l’Ufficio scolastico regionale, di ogni documento utile a chiarire la mancata liquidazione e il nominativo del responsabile del procedimento.
Formatosi il silenzio sull’istanza, la ricorrente proponeva ricorso per l’accertamento dell’illegittimità del tacito diniego e per la condanna all’ostensione. Costituitasi l’Amministrazione, questa rappresentava in memoria l’avvenuta riedizione della pratica in autotutela e la corresponsione, sulla rata di luglio 2026, di un importo lordo imponibile di euro 11.248,84, assumendo la sopravvenuta soddisfazione delle richieste. Il Tribunale, con ordinanza del 25.06.2026, rilevava dubbi sulla persistenza dell’interesse e assegnava termine per dedurre.
La Motivazione della Corte
Il Collegio circoscrive il thema decidendum alla richiesta di ostensione di documenti, escludendo la domanda di accesso alla motivazione del provvedimento di “arretrato a debito” ove non racchiusa in un documento esistente e detenuto. Su questa base il ricorso è dichiarato fondato: il silenzio serbato dall’Amministrazione preclude alla ricorrente l’accesso ad atti che essa ha diritto di conoscere in quanto soggetto legittimato ai sensi dell’art. 22 l. n. 241/1990.
Il percorso argomentativo muove dal carattere generale dell’istituto: il diritto di accesso, attese le finalità partecipative, è presidiato dall’art. 22 l. n. 241/1990, che introduce il principio della massima ostensione, salve le limitazioni degli art. 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6, poste a contemperamento con altri interessi meritevoli di tutela. Il Tribunale richiama in proposito Cons. Stato n. 9677 del 2023.
Quanto alla legittimazione, il Collegio valorizza la nozione di interessato accolta dall’art. 22, comma 1, lett. b) e richiama Cons. Stato, Ad. Plen. n. 7 del 24.04.2012: rileva un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento. Nel caso concreto tutti i presupposti risultano integrati, essendo l’ostensione preordinata a ottenere documentazione strumentale alla tutela delle ragioni della ricorrente in ordine all’omessa integrale corresponsione delle somme riconosciute dal giudice ordinario, anche in un eventuale giudizio per l’esecuzione del titolo giurisdizionale.
Il Tribunale accoglie dunque la domanda e condanna l’Amministrazione all’esibizione della documentazione richiesta con la nota del 20.02.2026, nei limiti dei documenti esistenti, effettivamente detenuti ed eventualmente non ancora ostesi, entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.
Al fine di assicurare l’effettività della tutela giurisdizionale, e in accoglimento della richiesta espressa nel ricorso, il Collegio adotta la misura di cui all’art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a., nominando sin d’ora commissario ad acta il Prefetto di Napoli o un funzionario delegato, che assumerà le funzioni trascorso il termine assegnato all’Amministrazione e provvederà entro i successivi trenta giorni. L’eventuale compenso, posto a carico dell’ente intimato, sarà liquidato dalla sezione su istanza documentata. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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