Sequestro penale e ordine di demolizione: legittimità e inefficacia temporanea (C.G.A.R.S. n. 467 del 09.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il sequestro penale di un immobile ab origine abusivo non determina l’illegittimità dell’ordinanza di demolizione che lo attinge, ma ne produce soltanto l’inefficacia temporanea. Il termine assegnato per la rimessa in pristino non decorre finché l’immobile rimane sotto sequestro e la sua decorrenza si differisce alla data del dissequestro, senza che l’interessato debba avanzare alcuna richiesta, salvo che voglia ottenere l’autorizzazione a provvedere direttamente alla demolizione e al ripristino dei luoghi. A fronte di un immobile realizzato in origine in difformità, non matura alcun legittimo affidamento a prescindere dal tempo trascorso, né sussiste l’onere di motivare in ordine al sotteso interesse pubblico. L’erronea indicazione della particella catastale nell’ingiunzione costituisce mera irregolarità, ove non impedisca di determinare con certezza l’oggetto dell’ordine.

Il Fatto

La proprietaria di un lotto di terreno nel territorio comunale aveva realizzato, tra il 2009 e il 2010, un’ulteriore unità immobiliare rispetto a un preesistente fabbricato adibito a deposito attrezzi agricoli. A seguito di accertamento della Polizia municipale, l’immobile veniva sottoposto a sequestro preventivo e il Comune ingiungeva la demolizione delle opere abusive con ordinanza del dicembre 2010, indicando una particella catastale diversa da quella di proprietà.

La ricorrente impugnava l’ordine di demolizione e, in seguito, il provvedimento di accertamento dell’inottemperanza e di acquisizione al patrimonio comunale. Il TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, respingeva il ricorso introduttivo ma accoglieva i motivi aggiunti, annullando l’acquisizione. La proprietaria proponeva appello, riproponendo i motivi del ricorso introduttivo; il Comune resisteva chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio rileva il parziale passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, nella parte in cui ha annullato l’ordinanza di accertamento dell’inottemperanza e di acquisizione al patrimonio comunale. La proposizione dell’appello e la reiterazione dei motivi di prime cure hanno però fatto riemergere in parte il thema decidendum del giudizio di primo grado, che perimetra il processo di appello ex art. 104 c.p.a. Per economia dei mezzi processuali, secondo la logica affermata dalla Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 5 del 2015, il Collegio esamina direttamente gli originari motivi del ricorso introduttivo, richiamando numerosi precedenti conformi del C.g.a.r.s. e del Consiglio di Stato.

Nel merito, le doglianze sono infondate. Quanto alla particella catastale, non è controverso tra le parti quale sia quella corretta e l’erronea indicazione non ha impedito di determinare con certezza l’oggetto dell’ordine: si tratta di mera irregolarità. Il Collegio precisa tuttavia che un eventuale futuro provvedimento di acquisizione dovrà indicare la corretta particella, anche ai fini della trascrizione nei registri immobiliari.

Sul versante dell’affidamento, la Corte ribadisce che, a fronte di un immobile ab origine abusivo, non matura alcun legittimo affidamento a prescindere dal tempo trascorso e senza necessità di motivare in ordine al sotteso interesse pubblico, richiamando la giurisprudenza amministrativa più recente.

Il punto centrale riguarda il sequestro penale. Secondo l’orientamento maggioritario, cui il Collegio aderisce, il sequestro non determina l’illegittimità dell’ordinanza di demolizione, ma soltanto una sua inefficacia temporanea, con differimento del termine per la rimessa in pristino alla data del dissequestro. L’interessato non ha alcun onere di richiedere il differimento, salvo che voglia ottenere l’autorizzazione a provvedere direttamente alla demolizione e al ripristino dei luoghi. L’appello è pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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