Ottemperanza e riavvio del procedimento di sanatoria edilizia (C.G.A.R.S. n. 988 del 09.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertato il passaggio in giudicato della sentenza e l’inerzia dell’amministrazione, ordina all’ente di riavviare il procedimento amministrativo e di concluderlo con provvedimento espresso nel merito della domanda, entro un termine perentorio. Decorso inutilmente il termine, è legittima la nomina del commissario ad acta, con compenso posto a carico dell’amministrazione inadempiente. La domanda di rimborso di somme di denaro è inammissibile nel giudizio di ottemperanza se la sentenza non è stata notificata in forma esecutiva ai sensi dell’art. 14 d.lgs. n. 669/1996. La nomina del commissario esclude la necessità di provvedere sulla richiesta di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., difettando i presupposti.

Il Fatto

La dante causa dell’odierno ricorrente aveva impugnato davanti al TAR Sicilia il diniego di sanatoria edilizia opposto dal Comune in ordine a un’istanza presentata nell’aprile 2004. Il ricorso era stato respinto in primo grado. In appello il C.G.A.R.S., con sentenza n. 75/2025, ha annullato quel diniego, ritenendo illegittimo il richiamo al vincolo idrogeologico quale preclusione assoluta all’edificazione, e ha imposto all’amministrazione di ripronunciarsi sull’istanza.

Divenuta definitiva la sentenza, il ricorrente ha diffidato il Comune a dare esecuzione. Rimasta l’inerzia, ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna dell’ente a ripronunciarsi sulla sanatoria, il rimborso dei contributi unificati anticipati e la liquidazione della somma prevista dall’art. 114 cod. proc. amm. per ogni ritardo.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio prende atto della parziale rinuncia alla domanda di ottemperanza, limitatamente al rimborso dei contributi unificati. La rinuncia è intervenuta in camera di consiglio, dopo che il Collegio aveva anticipato l’inammissibilità della pretesa pecuniaria.

Il punto è processuale. Trattandosi di richiesta di pagamento di somma di denaro, il ricorrente avrebbe dovuto notificare la sentenza in forma esecutiva ai sensi dell’art. 14 d.lgs. n. 669/1996. Dagli atti di causa tale adempimento non risultava espletato. La domanda era pertanto inammissibile, e il ricorrente vi ha rinunciato.

Nel resto ricorrono i presupposti dell’ottemperanza. Il Collegio ordina al Comune di riavviare il procedimento sull’istanza di concessione in sanatoria e di concluderlo con atto espresso, definendo il merito della domanda. L’esecuzione della sentenza n. 75/2025 va assicurata entro novanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della presente decisione.

Decorso inutilmente il termine, è sin d’ora nominato un commissario ad acta, individuato nel segretario generale di altro Comune, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo ufficio. L’ausiliario, entro ulteriori novanta giorni dalla comunicazione dell’eventuale inottemperanza, compirà tutti gli atti necessari, con spese a carico dell’amministrazione. Il compenso commissariale è liquidato in acconto e a saldo in complessivi euro 4.000,00, dovuto solo se l’attività si renderà effettivamente necessaria per la perdurante inerzia dell’ente.

Quanto alla richiesta di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., il Collegio non ravvisa i presupposti, proprio in ragione della nomina del commissario per l’ipotesi di ulteriore inadempimento oltre il termine assegnato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico del Comune inadempiente, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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