Ottemperanza al giudicato e astreinte nel termine di sessanta giorni (TAR Campania n. 5730 del 12.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertata l’inerzia dell’amministrazione, ordina l’esecuzione del giudicato nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento. Su richiesta di parte, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., condanna l’amministrazione al pagamento della penalità di mora, che nei giudizi di pagamento di somme di denaro decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e non è manifestamente iniqua se stabilita in misura pari agli interessi legali. Ove perduri l’inerzia, il giudice nomina un commissario ad acta che si sostituisce all’amministrazione. La mancata allegazione di elementi ostativi da parte dell’amministrazione costituita con atto di stile giustifica l’accoglimento del ricorso.

Il Fatto

La ricorrente chiede l’esecuzione di una sentenza del giudice del lavoro con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato al pagamento, in suo favore, della somma di euro 1.000 mediante emissione di buono elettronico (c.d. carta del docente), oltre interessi o rivalutazione.

Il ricorso, notificato e depositato il 23 dicembre 2025, denuncia la mancata esecuzione del giudicato, del quale si assume il passaggio in giudicato. La ricorrente domanda la fissazione di un termine per l’ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna dell’amministrazione alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto di stile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla constatazione dell’inerzia dell’amministrazione, che non ha fornito elementi ostativi all’accoglimento. Il ricorso è pertanto fondato e va accolto, con conseguente ordine di esecuzione della sentenza indicata in epigrafe nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Quanto alla domanda di astreinte, il Tribunale richiama l’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., che consente al giudice di fissare, su richiesta di parte, la somma dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato. La stessa disposizione precisa che, nei giudizi aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza.

Il Collegio ne traccia la conseguenza applicativa: la penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali. L’amministrazione è quindi condannata al pagamento di una somma pari agli interessi legali calcolati sull’importo dovuto, dalla data di comunicazione della sentenza e fino al giorno dell’effettivo adempimento.

Infine, il Tribunale dispone che, in caso di ulteriore inerzia, si sostituisca all’amministrazione inottemperante un commissario ad acta, individuato nel Responsabile della competente Direzione generale ministeriale, con facoltà di delega a un funzionario della medesima amministrazione. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in euro ottocento, oltre accessori di legge, con distrazione al difensore per dichiarato anticipo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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