Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta per la carta docente (TAR Lombardia n. 666 del 25.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza e ordina all’amministrazione di dare esecuzione alla sentenza quando questa sia passata in giudicato e sia decorso il termine dilatorio, non essendo sufficiente la mera costituzione in giudizio dell’amministrazione. L’amministrazione è tenuta all’integrale adempimento degli obblighi, sia di pagamento sia di rilascio della prestazione riconosciuta per il futuro. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è dovuta quando la sua applicazione risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative, valutabili in concreto. Tra queste rilevano i vincoli normativi e di bilancio e l’esiguità del debito, che rendono la sanzione eccessivamente afflittiva. In caso di perdurante inerzia si nomina commissario ad acta.
Il Fatto
Due ricorrenti hanno chiesto al TAR Lombardia l’esecuzione di una sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, ormai passata in giudicato. La pronuncia aveva riconosciuto il diritto di una docente a usufruire dell’erogazione di € 500 annui prevista dall’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, per il tramite della c.d. carta docente, e aveva condannato il Ministero al pagamento per tre anni scolastici, per un importo complessivo di € 1.500,00.
Il secondo ricorso riguardava il capo della stessa sentenza relativo alla regolamentazione delle spese di lite, liquidate in favore del difensore antistatario. L’amministrazione si è costituita con memoria di stile, senza provare l’avvenuto pagamento. Le cause sono state riunite e trattenute in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio riunisce i due ricorsi, avendo ad oggetto l’esecuzione di due capi della medesima sentenza. Verifica quindi la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., ravvisandoli nella formazione del giudicato, documentalmente provata, e nel rispetto del termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996.
Poiché l’amministrazione non ha dimostrato l’integrale pagamento né il corretto adempimento degli obblighi derivanti dal diritto riconosciuto, i ricorsi sono fondati. Ne consegue l’ordine, entro centoventi giorni dalla comunicazione della sentenza, di rilasciare la carta elettronica e di effettuare integralmente i pagamenti, compresa la liquidazione delle spese in favore del difensore antistatario.
Per il caso di inutile decorso del termine, il TAR nomina commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega. Il commissario, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, darà corso al pagamento e riferirà sugli adempimenti.
È invece respinta la domanda di condanna al pagamento di un’ulteriore somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. per il ritardo. La disposizione esclude l’applicazione delle astreintes in presenza di ragioni ostative da valutare in concreto. Rilevano, nel caso, le difficoltà collegate ai vincoli normativi e di bilancio e l’esiguità del debito, che renderebbe la penalità eccessivamente afflittiva, secondo l’orientamento già espresso dalla Sezione con la sent. n. 3413 del 2024.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenendo conto della serialità del contenzioso.
Nota della Redazione
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