Limiti distanziali regionali sul gioco lecito e sindacato sull’effetto espulsivo (TAR Emilia-Romagna n. 278 del 22.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le Regioni, nell’esercizio della potestà concorrente in materia di tutela della salute e governo del territorio, possono introdurre limiti di distanza delle sale gioco e scommesse, compresi i c.d. corner, dai luoghi sensibili, senza che sia necessaria una previa pianificazione nazionale. L’atto comunale di mappatura delle distanze è autonomamente lesivo e la successiva chiusura costituisce provvedimento vincolato, privo di margini di comparazione tra interesse pubblico e libertà di iniziativa economica. L’eventuale effetto espulsivo della disciplina regionale, per assenza di aree idonee alla delocalizzazione, deve essere allegato e provato dal ricorrente e non è rilevabile d’ufficio. In difetto di tale allegazione la questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3, 41 e 117 Cost. non si pone.

Il Fatto

La ricorrente gestiva l’attività di raccolta scommesse mediante un corner presso una tabaccheria, in forza di licenza rilasciata nel 2017 ex art. 88 T.u.l.p.s. Il Comune, con deliberazione di Giunta, aveva mappato i punti di raccolta posti entro 500 metri da luoghi sensibili, includendovi l’esercizio, collocato a 464,5 metri da un istituto superiore. Il provvedimento del 3 dicembre 2019 ha disposto la cessazione della sola attività di corner, con termini poi prorogati in attuazione di successivi atti deliberativi e della normativa emergenziale.

La società ha impugnato la mappatura e la chiusura, dapprima con ricorso straordinario al Capo dello Stato, poi trasposto davanti al TAR per opposizione del Comune, articolando motivi di incompetenza regionale, violazione della libertà di iniziativa economica e disparità di trattamento. Con motivi aggiunti ha impugnato l’ulteriore provvedimento di sospensione dell’efficacia della chiusura. Si sono costituiti il Comune e le amministrazioni statali, eccependo rispettivamente inammissibilità e difetto di legittimazione passiva. La domanda cautelare è stata respinta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prescinde dalle eccezioni in rito, ritenendo il ricorso e i motivi aggiunti infondati nel merito, e dispone l’estromissione delle amministrazioni statali, non avendo esse adottato alcun atto impugnato. Nel ricostruire il quadro regionale, il TAR rileva che i commi 2 e 2-bis dell’art. 6 L.R. 5/2013 sono stati introdotti nell’esercizio delle attribuzioni concorrenti in materia di tutela della salute, come riconosciuto dalla Corte cost. n. 108/2017, e che la deliberazione di Giunta impone ai comuni la mappatura dei punti non conformi.

La mappatura è qualificata come atto scindibile in distinte determinazioni, autonomamente lesive per ciascun titolare, essendo la lesione già attuale in sede di effettuazione della misurazione; i successivi provvedimenti di chiusura sono vincolati e consequenziali, senza nuova ponderazione di interessi, già compiuta a monte dal legislatore regionale. I limiti distanziali hanno carattere omnicomprensivo e si applicano anche ai corner.

Il Tribunale individua il fulcro della materia nel c.d. effetto espulsivo: la verifica in fatto dell’esistenza di aree idonee alla delocalizzazione, che in caso di esito positivo potrebbe condurre alla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale. Nel caso concreto, però, la ricorrente nulla ha allegato, limitandosi a denunciare l’incompetenza regionale e a invocare l’Intesa Stato-Regioni, della quale la giurisprudenza esclude il carattere vincolante in carenza del decreto ministeriale di recepimento (Cons. Stato n. 11426/2022).

Il Collegio ribadisce che non ogni profilo dei giochi leciti ricade nella competenza statale e che le misure regionali di distanza sono ascrivibili alla tutela della salute e al governo del territorio, potendo individuare luoghi sensibili diversi da quelli del d.l. n. 158/2012. La Consulta ha escluso la necessità di una previa pianificazione nazionale (Corte cost. n. 108/2017; Cons. Stato n. 5237/2018). Quanto ai termini di chiusura, la ricorrente ha usufruito di tutte le proroghe consentite dalla normativa regionale e da quella emergenziale. Ricorso e motivi aggiunti sono respinti, con condanna alle spese in favore del Comune e compensazione con le amministrazioni estromesse.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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