Ottemperanza al giudicato sul bonus docente: nomina del commissario ad acta (TAR Sardegna n. 557 del 20.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice del lavoro che abbia riconosciuto al docente il contributo per la formazione, l’accertata inerzia dell’amministrazione nell’integrale esecuzione della condanna giustifica l’accoglimento del ricorso e la nomina di un commissario ad acta. Il commissario può essere individuato in un dirigente già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’ufficio. All’incarico sostitutivo non consegue la liquidazione di alcun compenso, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico. Le spese del giudizio seguono la soccombenza dell’amministrazione inadempiente.
Il Fatto
Il ricorrente, docente di ruolo, aveva ottenuto dal Tribunale di Tempio Pausania, in funzione di giudice del lavoro, una sentenza che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscergli la somma di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici oggetto di ricorso, quali contributi previsti dalla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, oltre alla maggior somma per rivalutazione e interessi e alla rifusione delle spese processuali.
La sentenza era stata notificata all’amministrazione ed era passata in giudicato. Con nota pec il ricorrente ne aveva chiesto l’esecuzione. Poiché l’amministrazione aveva corrisposto soltanto le spese legali in favore del procuratore antistatario, ma non il capitale e gli interessi, il ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna all’esecuzione del giudicato e, in via sostitutiva, la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il collegio rileva che la condanna contenuta nella sentenza del giudice del lavoro non è stata integralmente eseguita. L’amministrazione ha dato corso unicamente alla liquidazione delle spese, così ottemperando solo in parte al giudicato, che resta ineseguito quanto al riconoscimento del capitale e degli interessi.
Alla camera di consiglio il difensore del ricorrente ha confermato la persistenza del mancato pagamento del bonus annuale e degli interessi. La difesa dell’amministrazione ha riferito di aver sollecitato l’esecuzione integrale, senza tuttavia fornire indicazioni utili a una definizione bonaria della controversia.
L’inerzia accertata integra il presupposto per l’esecuzione in via sostitutiva ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. Il tribunale accoglie pertanto l’istanza di nomina del commissario ad acta, individuandolo nel Direttore generale della Direzione generale per il personale scolastico del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’ufficio.
All’adempimento è assegnato il termine di sessanta giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione. Poiché le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, il collegio esclude la liquidazione di alcun compenso.
Le spese del giudizio sono poste a carico dell’amministrazione soccombente, nella misura liquidata in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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