Giudicato e valutazioni tecniche della commissione nel concorso universitario (TAR Sardegna n. 556 del 20.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato copre il dedotto e il deducibile e preclude la proposizione per la prima volta di censure che ne costituiscono il presupposto logico e indefettibile, comprese quelle che avrebbero dovuto essere formulate in via incidentale nel giudizio definito. La valutazione dei titoli scientifici e dei curricula da parte della commissione esaminatrice di un concorso universitario costituisce espressione di discrezionalità tecnica e non è sostituibile dal giudice amministrativo, salvo che emerga manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento fattuale, dovendo il giudizio rispondere a un criterio uniforme per tutti i candidati. Sul piano della prova, la commissione ben può basarsi sulle dichiarazioni dei candidati e sulle attestazioni dei responsabili scientifici, senza che l’amministrazione sia tenuta ad attivare verifiche che invadano l’apprezzamento tecnico a essa riservato. Il diritto di accesso non può essere riconosciuto rispetto a documenti inesistenti o mai formati.
Il Fatto
La ricorrente partecipava alla selezione indetta dall’Università degli Studi di Cagliari per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 05/E3. All’esito della prima valutazione risultava vincitrice con un punteggio superiore a quello del controinteressato.
Il secondo graduato impugnava gli atti e il TAR Sardegna, con la sentenza n. 603/2024, accoglieva in parte il ricorso principale e quello incidentale, annullando gli atti e imponendo la nomina di una nuova Commissione per la rivalutazione dei titoli e l’attribuzione dei punteggi nel rispetto dei rilievi contenuti in motivazione. La nuova Commissione ribaltava la graduatoria, assegnando al controinteressato 77,3 punti e alla ricorrente 74,5. La ricorrente insorgeva avverso il decreto rettorale e i verbali di rivalutazione, deducendo quattro motivi e chiedendo il risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il secondo motivo, con cui la ricorrente contesta l’attribuzione di 3 punti al controinteressato per la voce relativa all’organizzazione e partecipazione a gruppi di ricerca. Il motivo è dichiarato inammissibile: nel giudizio incidentale la medesima ricorrente aveva censurato l’assegnazione di 3,5 punti a fronte dei 3 ritenuti spettanti, svolgendo un esame analitico dei titoli senza contestarne la veridicità. La nuova Commissione, in esecuzione della sentenza n. 603/2024, ha riconosciuto proprio il punteggio già invocato dalla ricorrente, dando conto dei sottocriteri.
La censura sulla veridicità dei titoli è quindi proposta per la prima volta solo nel presente giudizio. Il Collegio ribadisce che il divieto di giudicare due volte sulla medesima res iudicanda impone al ricorrente di dedurre il dedotto e il deducibile, avendo riguardo anche ai rilievi formulati in via incidentale, sulla base dell’art. 2909 cod. civ. (richiamando Cons. Stato n. 722 del 2015 e Cons. Stato n. 258 del 2025). Il motivo è inammissibile anche perché mira a sostituire l’apprezzamento tecnico-discrezionale della Commissione, sindacabile solo se manifestamente incoerente o irragionevole (richiamati Cons. Stato n. 7586 del 2023 e Cons. Stato n. 4185 del 2025).
Il terzo motivo, relativo al diniego di accesso ai timesheet del progetto europeo, è infondato: l’amministrazione ha attestato l’inesistenza del documento, con conseguente carenza dell’oggetto della pretesa ostensiva. Il quarto motivo è parimenti infondato: l’effetto conformativo della sentenza imponeva alla nuova Commissione la rivalutazione dei presupposti del punteggio, non il solo completamento motivazionale. La Commissione ha motivato la non valutabilità dei titoli della ricorrente, già considerati alla voce relativa all’attività di formazione e ricerca. Le residue doglianze investono ancora il merito delle valutazioni, senza evidenziare alcuna manifesta illogicità.
Venendo al primo motivo, relativo ai premi del controinteressato, il Collegio lo dichiara inammissibile per carenza di interesse: anche la decurtazione dei 2,5 punti contestati non colmerebbe il divario di 2,8 punti. La reiezione del ricorso comporta quella della domanda risarcitoria, per difetto del danno ingiusto ex art. 2043 cod. civ. Il Collegio respinge infine l’istanza di cancellazione delle espressioni asseritamente offensive, ritenendo la frase strumentale all’esigenza difensiva, e compensa le spese, escludendo la lite temeraria.
Nota della Redazione
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