Divieto di servizio assistito e ampliamento abusivo della cucina nell’esercizio di vicinato (TAR Sicilia n. 336 del 31.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’esercizio di vicinato che somministra alimenti e bevande non può organizzare la propria attività con servizio assistito di somministrazione, ossia con camerieri che raccolgono le comande e servono ai tavoli, perché il divieto posto dalla lettera f-bis) del comma 1 dell’art. 3 del D.L. n. 223/2006, come convertito dalla legge n. 248/2006, consente il solo consumo immediato dei prodotti presso i locali e gli arredi dell’azienda. La legittimità del provvedimento di chiusura va valutata anche alla luce del settimo comma dell’art. 3 della legge n. 287/1991, che impone il rispetto delle autorizzazioni edilizie, urbanistiche e igienico-sanitarie: l’ampliamento degli spazi adibiti a cucina oltre il mezzo autorizzato e la registrazione sanitaria integra autonoma violazione. Il giudice amministrativo conserva la propria giurisdizione sull’ordine di chiusura, distinto dalla sanzione pecuniaria devoluta al giudice ordinario. La sopravvenuta carenza di interesse non determina improcedibilità quando sia stata formulata domanda risarcitoria, dovendo il giudice accertare l’illegittimità dell’atto ai fini del risarcimento.
Il Fatto
La società ricorrente gestiva un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in un chiosco di Acireale, con tavoli e sedie collocati su area pubblica in regime di concessione. A seguito di un verbale di accertamento della Polizia Locale, il Comune ha adottato un’ordinanza di chiusura immediata dell’esercizio, limitata al negozio mobile presso cui si svolgeva il servizio assistito.
La società ha impugnato l’ordinanza, la nota di precisazione e il verbale presupposto, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 5 della legge n. 287/1991, insussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 64, comma 9, del D. Lgs. n. 59/2010 ed eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione sulla sanzione pecuniaria e l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, dopo l’archiviazione della pratica di subingresso disposta dal SUAP.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di difetto di giurisdizione. Oggetto del giudizio non è la sanzione di 5.000,00 euro comminata a norma dell’art. 16 della legge n. 689/1981, ma il contenuto del verbale di accertamento considerato come presupposto dell’ordine di chiusura. Il petitum immediato attiene all’annullamento di un provvedimento amministrativo, distinto dalla domanda sulla sanzione devoluta al giudice ordinario, senza rischio di contrasto di giudicati.
Quanto all’improcedibilità, il Collegio ne riconosce l’astratta sussistenza, perché l’archiviazione ha inciso su un presupposto dell’attività di somministrazione. Osserva tuttavia che, essendo stata proposta domanda di risarcimento del danno, il giudizio non può chiudersi in rito: ai sensi del terzo comma dell’art. 34 c.p.a. il giudice accerta l’illegittimità dell’atto se sussiste l’interesse a fini risarcitori.
Nel merito, il Collegio ricostruisce il quadro normativo. L’autorizzazione rilasciata in base alla legge regionale n. 18/1995 e la nozione di somministrazione dell’art. 1 della legge n. 287/1991 consentono il consumo sul posto, ma il divieto della lettera f-bis) dell’art. 3 del D.L. n. 223/2006 esclude il servizio assistito. La presenza di camerieri che verificavano prenotazioni, raccoglievano comande e facevano spola verso la cucina integra dunque la modalità vietata.
Il Collegio rileva un’ulteriore criticità. La documentazione fotografica dimostra che gli spazi adibiti a cucina eccedevano ampiamente il mezzo rimorchio autorizzato, essendo stati aggiunti spazi chiusi con opere stabili. Il mancato rispetto dell’autorizzazione n. 695 del 08/02/2021 e della registrazione sanitaria integra violazione del settimo comma dell’art. 3 della legge n. 287/1991.
Non accertata l’illegittimità del provvedimento, il ricorso è rigettato, con reiezione della domanda risarcitoria e condanna del ricorrente alle spese di lite.
Nota della Redazione
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