Emersione attività fuori settori D.M. 27 maggio 2020 e diniego vincolato (TAR Molise n. 253 del 31.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il permesso di soggiorno temporaneo previsto dall’art. 103 D.L. n. 34/2020 può essere riconosciuto solo a fronte di un’attività lavorativa riconducibile ai settori tassativamente individuati dalla norma e specificati dall’Allegato 1 al D.M. 27 maggio 2020, con corrispondenza dei relativi codici ATECO. L’attività documentata dal richiedente con qualifica e codice propri di un settore diverso non soddisfa il requisito. In presenza di chiari indici di insussistenza dei presupposti, il potere dell’Amministrazione diviene vincolato e l’istanza non può che essere respinta. La mancata traduzione del provvedimento di diniego non ne determina l’invalidità quando lo straniero lo abbia tempestivamente impugnato e abbia compiutamente esercitato il proprio diritto di difesa.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino extracomunitario, ha presentato in data 13 agosto 2020 alla Questura di Isernia un’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per c.d. emersione, ai sensi dell’art. 103, commi 2 e 3, D.L. n. 34/2020. A sostegno allegava di aver svolto attività di “caricatore” presso una cooperativa sociale dal 3 luglio 2018 al 10 gennaio 2019, producendo copia del contratto e dichiarazione del datore di lavoro.

All’esito dell’istruttoria dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, la Questura ha comunicato i motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis l. n. 241/1990, rilevando che l’attività dichiarata non rientrava tra quelle del D.M. 27 maggio 2020. Non essendo state presentate controdeduzioni, con decreto del 9 settembre 2020, notificato il 7 ottobre, la domanda è stata rigettata con intimazione a lasciare il territorio nazionale. Da qui il ricorso, affidato a due motivi: violazione dell’art. 13, comma 7, D.Lgs. n. 286/1998 per difetto di traduzione e violazione dell’art. 103 D.L. n. 34/2020 per errata qualificazione dell’attività lavorativa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge entrambi i motivi. Sul primo, osserva che l’art. 13, comma 7, del T.U.I. riguarda precipuamente i provvedimenti in materia di ingresso, soggiorno ed espulsione e non è direttamente pertinente al provvedimento in materia di emersione. La doglianza è comunque infondata nel merito, poiché il ricorrente non ha precisato sotto quale aspetto l’omessa traduzione avrebbe inciso in concreto sulla tutela della propria posizione. Egli ha impugnato tempestivamente l’atto, dimostrando di averne inteso il significato lesivo, e ha svolto difese pertinenti.

Richiamando il consolidato orientamento (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 4736 del 2016), il Tribunale afferma che la mancata traduzione del diniego non inficia la validità dell’atto quando non ha impedito allo straniero di impugnarlo nei termini e di difendersi compiutamente.

Sul secondo motivo, il Collegio ricostruisce la disciplina dell’art. 103 D.L. n. 34/2020, finalizzata a favorire, nel contesto emergenziale, l’emersione di rapporti di lavoro irregolari nei settori dell’agricoltura, dell’assistenza alla persona e del lavoro domestico. Il comma 3 individua le specifiche attività, mentre i commi 5 e 6 delegano a un decreto interministeriale la definizione delle modalità e delle attività rientranti nei settori.

Il D.M. 27 maggio 2020 ha quindi dettagliato, all’Allegato 1, le attività ammesse mediante elencazione distinta per settore e codici ATECO. Le Questure sono chiamate a verificare la effettiva riconducibilità dell’attività indicata a quelle per cui la sanatoria è stata introdotta.

Nel caso concreto, il ricorrente ha documentato con modello UNILAV un’attività identificata dal codice ATECO 96.09.09 (“Altre attività di servizi per la persona”), qualifica di “caricatore”. Detto codice non compare nell’Allegato 1 tra le attività del settore agricolo. Né il modello né l’interrogazione dell’Ispettorato hanno smentito tale ricostruzione. Il tentativo di riqualificare l’attività come agricola contrasta con la documentazione posta a base dell’istanza. Il potere amministrativo era dunque vincolato e il diniego legittimo. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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