Prove penali atipiche e sviamento nel procedimento amministrativo (Cons. Stato n. 6302 del 17.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, ispirato al principio di atipicità dei mezzi istruttori ex art. 64 c.p.a., la documentazione relativa a un procedimento penale — comprese le intercettazioni telefoniche e le risultanze delle indagini preliminari — è utilizzabile ai fini del decidere, con il solo limite di pertinenza e credibilità. Il divieto di utilizzazione esterna delle intercettazioni ex art. 270, comma 1, c.p.p. opera esclusivamente nel processo penale, restando estraneo ai giudizi civili e amministrativi, ove rileva la sola legittimità delle captazioni nel procedimento in cui furono disposte. Il giudice amministrativo può quindi porre a fondamento del proprio convincimento le prove atipiche, non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze, senza che ciò integri violazione del contraddittorio, instaurandosi questo con la produzione degli atti e la possibilità di contestarli. Su tali basi, il vizio istruttorio desunto dalle emergenze penali costituisce spia sintomatica dell’eccesso di potere per sviamento della funzione amministrativa, senza che ciò postuli alcun accertamento sulla realtà dei fatti storici contestati in sede penale, in ossequio alla riserva di giurisdizione del giudice ordinario.
Il Fatto
Una società, centro medico privato non accreditato ma già abilitato alla procreazione medicalmente assistita di primo livello, chiedeva l’autorizzazione a erogare prestazioni di secondo livello. La Regione esprimeva parere negativo per il pieno soddisfacimento del fabbisogno di centri nell’ambito territoriale, confermandolo dopo l’istanza di revoca in autotutela.
Alla nuova istanza seguivano il parere negativo dell’azienda sanitaria e il parere regionale favorevole a un concorrente, con successiva determina comunale di rigetto. La società impugnava davanti al TAR, che accoglieva il ricorso annullando gli atti e imponendo all’amministrazione la revisione integrale del procedimento. Contro la sentenza proponevano appello il concorrente e la stessa amministrazione sanitaria, resistendo la società originaria ricorrente.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato respinge l’appello affrontando anzitutto la questione dell’utilizzabilità degli atti dell’indagine penale nel giudizio amministrativo. Le appellanti deducevano la nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione, sostenendo l’inutilizzabilità delle intercettazioni e delle risultanze investigative non ancora vagliate in dibattimento.
Il Collegio ritiene il motivo ammissibile — il divieto di motivi nuovi in appello riguardando solo il ricorrente originario, non i resistenti — ma infondato. Richiamata la giurisprudenza di questo Consiglio (sez. II n. 6411/2023, sez. VI n. 258/2020) e di legittimità (Cass. Sez. Un. nn. 27292/2009, 3271/2013, 9390/2021), si afferma che il limite dell’art. 270 c.p.p. vale solo nel processo penale. Nel processo amministrativo le risultanze penali sono prove atipiche, valutabili come elementi indiziari, purché pertinenti e credibili e non smentite dalle altre risultanze istruttorie.
Nel merito, la Corte condivide l’impostazione del TAR: il vizio istruttorio è stato correttamente assunto a spia sintomatica di un possibile sviamento, senza pretesa di accertare i fatti storici di rilievo penale. Gli elementi indiziari — proprietà dell’immobile in capo all’assessore, solleciti intercettati, trasferimento di quota societaria, riferimenti a scambi compensativi — risultano apprezzabili al filtro della verosimiglianza indiziaria, mentre le deduzioni delle appellanti restano assertive e non dissolvono il ragionevole sospetto di sviamento.
Quanto all’eccepita ultrapetizione per il richiamo all’art. 6-bis legge n. 241/1990, il motivo è infondato: il TAR ha argomentato in continuità logica con le censure sull’anomalo ruolo del soggetto implicato, restando la questione dello sviamento autonomamente rilevante. L’effetto conformativo resta limitato all’obbligo di rinnovazione del procedimento, senza predeterminazione dell’esito.
Nota della Redazione
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