Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta per la Carta docente (TAR Calabria n. 1929 del 12.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertato il passaggio in giudicato della sentenza e il perdurante inadempimento dell’amministrazione dopo la scadenza del termine di moratoria, ordina l’esecuzione integrale del decisum e nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di protratta inottemperanza. La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non va concessa quando risulta manifestamente iniqua: la Carta elettronica del docente non costituisce corrispettivo, ma contributo per l’aggiornamento e la formazione del personale docente. Le spese dell’attività commissariale restano a carico dell’amministrazione inadempiente, rientrando nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Il Fatto
La ricorrente ha agito in ottemperanza per l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del lavoro, n. 806 del 6 ottobre 2024. Con quella pronuncia era stato accertato il diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente, con condanna dell’amministrazione a mettere a disposizione la somma complessiva di € 3.000,00, oltre rifusione delle spese di lite.
La sentenza è stata notificata al Ministero in data 28 ottobre 2024 e non è stata eseguita. Il termine di moratoria di centoventi giorni è decorso senza che l’amministrazione abbia adempiuto. Di qui il ricorso, con il quale la parte ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina del commissario e la fissazione di una somma di denaro per ogni violazione o ritardo successivo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato in via preliminare i presupposti dell’ottemperanza: la regolare notificazione della sentenza, il suo passaggio in giudicato attestato in data 29 luglio 2025 e l’inutile decorso del termine di legge. L’inerzia dell’amministrazione è rimasta incontestata, non essendosi il Ministero costituito in giudizio.
Accertato l’inadempimento, il Tribunale ha ordinato l’esecuzione integrale della sentenza secondo le prescrizioni in essa contenute, entro sessanta giorni dalla notifica della decisione a cura della ricorrente. Ha quindi nominato sin d’ora, per il caso di protratta inottemperanza, un commissario ad acta individuato dal Capo del Dipartimento competente, affinché provveda in via sostitutiva compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio.
Quanto ai costi dell’attività commissariale, il Collegio li ha posti a carico dell’amministrazione inadempiente. Il fondamento è rinvenuto nell’art. 5-sexies, ottavo comma, della legge n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, della legge n. 208/2015: la norma, dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti decisori, è stata applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, con richiamo a due precedenti di merito.
È stata invece respinta l’istanza di penalità di mora. Il Tribunale l’ha ritenuta manifestamente iniqua in ragione della particolare funzione assegnata alla Carta elettronica docenti, che non rappresenta un corrispettivo, bensì un contributo destinato all’aggiornamento e alla formazione del personale docente. La natura del beneficio esclude dunque la funzione coercitiva e sanzionatoria dell’istituto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi € 828,00, oltre spese generali e accessori, con rimborso del contributo unificato e distrazione in favore del procuratore della parte dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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