Integrazione novativa della SCIA e decorrenza del termine inibitorio (TAR Campania n. 1223 del 14.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’integrazione della SCIA che modifichi l’oggetto della segnalazione, incidendo sulla consistenza del bene dichiarato, ha natura novativa e interrompe il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 19, comma 3, legge n. 241/1990, facendone decorrere uno nuovo per l’esercizio dei poteri inibitori o conformativi della pubblica amministrazione. La mera precisazione di un dato già presente nella segnalazione non produce tale effetto. Resta fermo che, in presenza di una dichiarazione inesatta o incompleta, il potere di inibire l’attività sussiste comunque. Le censure che investano il merito del provvedimento e siano articolate unicamente nella memoria illustrativa sono inammissibili, perché ampliano il thema decidendum e violano il contraddittorio.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un edificio destinato a civile abitazione, ha presentato una SCIA per conseguire l’agibilità e utilizzare l’immobile quale casa vacanza, con esercizio dell’attività alberghiera. Con determina n. 5714 del 1° settembre 2021 il comune ha disposto la sospensione degli effetti della segnalazione presentata il 10 giugno 2021.

Il ricorrente ha impugnato quella determina con un unico motivo, deducendo la violazione dell’art. 19 legge n. 241/1990: il provvedimento inibitorio sarebbe intervenuto oltre il termine, a distanza di ottantadue giorni dall’acquisizione della segnalazione. Il comune si è costituto chiedendo la reiezione del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge la censura temporale muovendo da un dato documentale interno al procedimento. Il ricorrente, il 6 luglio 2021, ha depositato un’integrazione con cui ha dichiarato di stralciare dalla segnalazione originaria un ambiente qualificato come locale tecnologico e di volerlo considerare a uso privato, allegando una nuova planimetria e chiedendo l’attribuzione di un nuovo numero di protocollo.

A quella integrazione il Tribunale riconosce portata novativa. Essa incide in senso modificativo sull’oggetto della segnalazione, determinando l’interruzione del termine originario e l’inizio di un nuovo termine per l’adozione dei provvedimenti inibitori o conformativi. Il termine di sessanta giorni va dunque computato dal 6 luglio 2021, con la conseguenza che la determina del 1° settembre 2021 è tempestiva.

Non convince la tesi del ricorrente, che dopo aver modificato spontaneamente la segnalazione tenta di ridimensionarla a mera precisazione di un dato di fatto. Il Collegio rileva al contrario una discontinuità rispetto alla segnalazione precedente, correlata alla diversa consistenza del bene, non ricavabile dalla documentazione inizialmente trasmessa: la necessità di una nuova planimetria ne è conferma.

Il Tribunale richiama quindi l’indirizzo secondo cui, in caso di SCIA inesatta o incompleta, sussiste comunque il potere di inibire l’attività, giacché il decorso del termine di controllo ordinario presuppone la completezza e la veridicità delle dichiarazioni (richiamata la sentenza del TAR Venezia, sez. I, n. 1086 del 20.05.2024).

Quanto alle contestazioni sul merito della sospensione, articolate dal ricorrente nelle memorie depositate in vista dell’udienza, il Collegio ne esclude lo scrutinio: sono censure nuove, disancorate dal ricorso e avulse dal thema decidendum, contenute in scritti non notificati all’amministrazione resistente. Si configura così la violazione del termine decadenziale e del principio del contraddittorio, essendo la memoria difensiva destinata alla sola illustrazione dei motivi già proposti (richiamata la sentenza del TAR Napoli, sez. III, n. 5632 del 24.10.2024). Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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