Ottemperanza al giudicato civile sulla Carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Campania n. 1292 del 17.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che accerta il diritto del docente alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione ha valore conformativo e ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione, la quale è tenuta a far conseguire concretamente l’utilità riconosciuta. Decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 e accertata l’inerzia, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato entro un termine perentorio. In caso di ulteriore inottemperanza nomina il commissario ad acta e, su richiesta, condanna l’Amministrazione alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurandola agli interessi legali sulla somma dovuta.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, ottiene dal giudice del lavoro una sentenza che condanna i convenuti, in solido tra loro, a erogare in suo favore la Carta elettronica del valore nominale di euro 500,00 annui per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024. La decisione non viene impugnata e passa in giudicato, come attestato dalla cancelleria.
La sentenza è notificata in forma esecutiva all’Amministrazione il 13 febbraio 2024 e decorre il termine dilatorio di centoventi giorni. Il Ministero non adempie, né risulta alcun provvedimento attuativo nonostante le diffide. Il ricorrente propone allora ricorso per ottemperanza, chiedendo la nomina anticipata di un commissario ad acta e la condanna alla penalità di mora. L’Amministrazione si costituisce con memoria solo formale.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale individua la questione nella verifica dei presupposti dell’ottemperanza al giudicato civile: esistenza di una pronuncia esecutiva, sua notificazione, decorso del termine dilatorio e persistente inerzia dell’Amministrazione. Su ciascuno di essi la risposta è positiva.
Il Collegio ribadisce che la sentenza del giudice civile spiega un effetto conformativo immediato nei confronti dell’Amministrazione intimata. L’obbligo non si esaurisce nell’osservanza formale del dictum, ma consiste nel far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti in sede civile. Il giudicato formato, attestato in atti, e la notificazione presso la sede reale dell’Amministrazione fondano il potere ordinatorio del giudice amministrativo.
Accertata la mancata esecuzione e la costituzione meramente formale del Ministero, il Tribunale ordina di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notifica di parte, se anteriore. Il termine è funzionale a garantire effettività alla tutela già riconosciuta.
Per il caso di ulteriore inerzia, il Collegio nomina fin d’ora quale commissario ad acta il direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente. Il commissario si insedia su istanza del ricorrente e assicura l’esecuzione entro i successivi sessanta giorni: la nomina anticipata risponde all’esigenza di non moltiplicare i giudizi di ottemperanza.
Quanto alla penalità di mora, il Tribunale accoglie la richiesta e la fissa, in conformità all’orientamento richiamato, in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta, con decorrenza dalla comunicazione della sentenza e fino all’adempimento ovvero all’insediamento del commissario. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione a favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
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