Premialità piano casa parametrata all’intero edificio anche se in parte inedificabile (TAR Liguria n. 513 del 10.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La percentuale di incremento volumetrico elevata al 50 per cento dall’art. 7 bis, comma 1, l.r. Liguria n. 49/2009 deve essere parametrata all’intera volumetria dell’edificio da demolire e non alla sola porzione di esso compresa nella fascia di inedificabilità assoluta. Il dato letterale della norma, che parla di “edifici” e non di “volumi”, depone per l’applicazione integrale del beneficio. L’edificio costituisce un’entità ontologicamente unitaria e va considerato ubicato in area soggetta a criticità anche quando vi ricada solo in parte. Il criterio teleologico conferma la conclusione: la ratio premiale consiste nell’incentivare la demolizione di edifici ricadenti in aree critiche, e tale demolizione non può che riferirsi all’intero manufatto. È pertanto illegittimo il provvedimento comunale che recepisca l’opposta interpretazione restrittiva.
Il Fatto
Con permesso di costruire convenzionato, la società ricorrente è stata autorizzata a realizzare un intervento di demo-ricostruzione con ampliamento volumetrico ai sensi degli artt. 6 e 7 l.r. Liguria n. 49/2009 (c.d. “piano casa”) su due volumetrie esistenti, con delocalizzazione del volume in area priva di vincoli. Uno degli edifici interessati è però parzialmente compreso in una fascia di inedificabilità assoluta determinata dalla vicinanza di un corso d’acqua.
La società ha presentato una proposta di variante al permesso per avvalersi della premialità del 50 per cento prevista dall’art. 7 bis, comma 1, l.r. n. 49/2009. La Commissione edilizia comunale ha sollevato la questione se l’incremento andasse calcolato sull’intera volumetria o solo sulla parte vincolata. Interpellata la Regione, questa ha reso parere nel senso della sola porzione vincolata. Il Comune ha quindi trasmesso il parere e chiesto l’adeguamento del progetto. La società ha impugnato la nota comunale che recepiva tale impostazione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha anzitutto qualificato la nota impugnata come atto soprassessorio, idoneo a interrompere il procedimento e a determinare un contenuto sostanzialmente reiettivo della variante. Esso è dunque dotato di immediata capacità lesiva e autonomamente impugnabile.
Nel merito, il Collegio ha rilevato che la ricorrente aveva parametrato il calcolo al solo edificio parzialmente ricadente nella fascia, e non anche a quello esterno, come invece sostenuto dall’Amministrazione nella memoria conclusionale. La circostanza emergeva in modo incontrovertibile dalla documentazione in atti.
La questione centrale riguardava l’interpretazione dell’art. 7 bis, comma 1, l.r. n. 49/2009. Secondo il criterio letterale, la norma parla di “edifici” e non di “volumi”: ne deriva che l’edificio collocato anche solo parzialmente in fascia di inedificabilità beneficia per intero dell’incremento volumetrico. L’edificio è un’entità ontologicamente unitaria, e la sua collocazione in area critica sussiste anche quando il vincolo riguardi una porzione soltanto.
Il criterio teleologico conduce alla stessa conclusione. La ratio della premialità è incentivare la demolizione degli edifici ricadenti in aree soggette a criticità, e la demolizione non può che riferirsi all’intero edificio. L’interpretazione regionale, che valorizza il diverso impatto delle singole porzioni, non regge sul piano sistematico.
Ne consegue che l’atto impugnato, facendo propria l’opposta interpretazione restrittiva della Regione, è illegittimo e va annullato. La novità della questione giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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