Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e nomina del commissario ad acta (TAR Campania n. 5255 del 17.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che abbia riconosciuto una prestazione economica in favore del dipendente pubblico ha immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione, la quale è tenuta a conformarsi al decisum facendo conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti. Il giudizio di ottemperanza presuppone la definitività della sentenza, la sua notificazione in forma esecutiva e la decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Accertata l’inerzia dell’Amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato entro un termine perentorio e nomina fin d’ora il commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza. La domanda di penalità di mora può essere espressamente rinunciata, con conseguente limitazione del thema decidendum.
Il Fatto
La ricorrente agisce per l’ottemperanza della sentenza con cui il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a erogare in suo favore la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, dell’importo nominale di euro 500 annui per l’annualità maturata.
La sentenza non è stata impugnata, è passata in giudicato e viene notificata in forma esecutiva presso la sede dell’Amministrazione, con decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Poiché il Ministero non ha proceduto al pagamento, la ricorrente propone ricorso chiedendo l’ordine di esecuzione e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. La domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. viene poi espressamente rinunciata con memoria del 13 maggio 2026. Il Ministero si costituisce solo formalmente.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ricostruisce in via preliminare il perimetro del giudizio di ottemperanza, individuando il contenuto dell’obbligo dell’Amministrazione nell’effettivo conseguimento del bene della vita già riconosciuto dal giudice civile. La sentenza del giudice del lavoro spiega, secondo il collegio, un immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione intimata, che è tenuta a conformarsi al decisum.
L’accoglimento del ricorso riposa su un accertamento triadico. Anzitutto, la sentenza azionata è passata in giudicato ed è stata notificata in forma esecutiva presso la sede reale dell’Amministrazione. In secondo luogo, è decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Infine, il Ministero, costituitosi solo formalmente, non ha dato alcuna dimostrazione di esecuzione del dettato giudiziale.
Su queste basi, il Tribunale ordina al Ministero di dare ottemperanza al giudicato, assegnando alla ricorrente la Carta elettronica e accreditando sulla stessa l’importo nominale riconosciuto dal Tribunale, quale contributo economico da destinare alla formazione professionale, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notifica di parte se anteriore.
Quanto alla richiesta di nomina del commissario, il collegio provvede fin d’ora, in via anticipata rispetto all’inerzia, designando il direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV), con facoltà di delega ad altro dirigente dell’ufficio; il commissario si insedierà su istanza della ricorrente, assicurando l’esecuzione nei successivi sessanta giorni.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 500,00, oltre accessori di legge, con restituzione del contributo unificato e distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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