Ottemperanza al giudicato e Carta docente (TAR Campania n. 5324 del 25.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che riconosce al docente il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione ha valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione, tenuta a far conseguire concretamente il bene della vita già riconosciuto. Decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 e accertata l’inerzia, il giudice amministrativo ordina l’ottemperanza al giudicato ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm.. In caso di ulteriore inadempimento, la nomina del commissario ad acta è disposta fin d’ora, quale strumento di effettività della tutela.

Il Fatto

Con sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato a erogare in favore della ricorrente la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di importo nominale di euro 500,00 annui, per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025.

La sentenza, non impugnata, è passata in giudicato ed è stata notificata all’Amministrazione. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni, il Ministero non ha proceduto al pagamento. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza, chiedendo l’esecuzione del giudicato e, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. L’Amministrazione si è costituita solo formalmente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama l’art. 114 cod. proc. amm. e ricostruisce i presupposti dell’ottemperanza. La sentenza del giudice ordinario ha un immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione intimata, che è tenuta a conformarsi al decisum.

Il contenuto dell’obbligo non si esaurisce nel mero adempimento formale: consiste nel far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti dal giudice civile. La tutela dichiarativa si traduce così in un obbligo di risultato.

Il Tribunale verifica quindi i presupposti dell’azione: la sentenza azionata è passata in giudicato ed è stata notificata presso la sede reale dell’Amministrazione; è decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996; non risulta che l’Amministrazione abbia dato esecuzione al dettato giudiziale.

Su queste basi il ricorso è accolto. Si ordina al Ministero di dare ottemperanza mediante assegnazione in favore della ricorrente della Carta elettronica per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, con emissione di un buono elettronico di euro 500,00 per ciascuna annualità, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notifica di parte se anteriore.

In caso di ulteriore inerzia, è nominato fin d’ora commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale del Ministero, incaricato ratione muneris e con facoltà di delega, il quale si insedierà su istanza di parte assicurando l’esecuzione entro i successivi sessanta giorni. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 600,00, oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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