Ottemperanza al giudicato e penalità di mora nella misura degli interessi legali (TAR Emilia-Romagna n. 498 del 27.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rimedio dell’ottemperanza presuppone l’accertamento del passaggio in giudicato del provvedimento del giudice ordinario, la sua notificazione all’amministrazione e l’inutile decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Accertato l’inadempimento, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di conformarsi al giudicato entro un termine e, in caso di ulteriore inerzia, nomina un commissario ad acta. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è quantificata, nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, nella misura degli interessi legali, non potendosi considerare manifestamente iniqua una statuizione di tale contenuto, con decorrenza dalla notificazione dell’ordine di pagamento e sino all’adempimento, spontaneo o sostitutivo.
Il Fatto
La ricorrente ha chiesto al giudice amministrativo l’esecuzione della sentenza n. 204 del 05.03.2024 del Tribunale Ordinario di Parma, Sez. Lavoro, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad attribuirle, tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, l’importo di euro 1.000 per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, oltre alle spese di lite.
La pronuncia non è stata eseguita nonostante la regolare notificazione e il passaggio in giudicato, attestato da certificazione della cancelleria del Tribunale. L’amministrazione non si è costituita. La ricorrente ha quindi domandato l’ordine di ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione alla penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale verifica anzitutto i presupposti del rimedio. Dalla documentazione prodotta e dalla mancata contestazione dell’amministrazione intimata emerge l’omesso adempimento del giudicato del giudice del lavoro. Risulta altresì decorso il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, concede alle amministrazioni statali per eseguire i provvedimenti giurisdizionali, essendo intervenuta la notificazione della sentenza agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati nel provvedimento.
Accertata la sussistenza dei presupposti, il Collegio accoglie la domanda e ordina al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza, provvedendo agli adempimenti ivi imposti.
Quanto alla penalità di mora, il Tribunale richiama il criterio dettato dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., che per le somme di denaro dovute prevede un criterio preferenziale e stabilisce che la penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è fissata in misura pari agli interessi legali. La quantificazione è quindi operata in tale misura, con dies a quo fissato nel giorno della notificazione della sentenza di ottemperanza e dies ad quem nel giorno dell’adempimento spontaneo, ancorché tardivo, oppure in quello dell’esecuzione sostitutiva da parte del commissario.
Per il caso di ulteriore inottemperanza il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna o un funzionario delegato, che provvederà su richiesta del ricorrente e nei termini indicati. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso commissariale.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza dell’amministrazione e sono liquidate in complessivi euro 900, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario e rifusione del contributo unificato alla ricorrente. Il Tribunale dispone infine la trasmissione della pronuncia alla Corte dei conti per l’Emilia-Romagna per l’omessa esecuzione dei pagamenti dovuti per Carta Docente, nonostante l’ordine giudiziario, con aggravio di spese dei due giudizi.
Nota della Redazione
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