Revoca delle misure di protezione: discrezionalità amministrativa e sindacato del giudice (Cons. Stato n. 8065 del 08.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
La revoca delle misure di protezione previste dal decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, rientra nell’ampio potere discrezionale delle Autorità preposte all’assegnazione della tutela, sindacabile dal giudice amministrativo solo in presenza di macroscopici travisamenti dei fatti, erroneità dei presupposti o evidenti profili di irragionevolezza. La valutazione del perdurante e attuale rischio per l’incolumità dell’interessato spetta in via primaria all’Amministrazione, che la esercita sulla base degli esiti dell’attività istruttoria e degli accertamenti investigativi. L’archiviazione del procedimento penale avviato per l’evento intimidatorio, condivisa dal giudice penale, costituisce elemento idoneo a escludere la sussistenza di un rischio attuale e a giustificare la revoca. Il sindacato di legittimità resta ancorato, per effetto del principio tempus regit actum, alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento dell’adozione del provvedimento impugnato.
Il Fatto
Un militare dell’Arma dei Carabinieri in quiescenza impugna davanti al TAR Lazio il provvedimento con cui il Ministero dell’interno ha revocato la misura di protezione della tutela su auto non protetta in suo favore, unitamente alla nota della Prefettura e agli atti connessi. Il Tribunale amministrativo respinge il ricorso e l’interessato propone appello, articolando tre motivi.
L’appellante contesta che il primo giudice non abbia valorizzato un episodio intimidatorio successivo, consistito nel rinvenimento di una lettera anonima contenente minacce, e deduce il difetto di motivazione e l’inadeguatezza dell’istruttoria. Lamenta inoltre la violazione dei principi di trasparenza, buon andamento, logicità, ragionevolezza e proporzionalità, per non essere stato individuato il motivo della revoca.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’appello. In via preliminare disattende la richiesta di rinvio avanzata dall’Amministrazione, perché le circostanze addotte riguardano accertamenti ancora in corso su fatti successivi ai provvedimenti impugnati e non appaiono idonee a fornire elementi utili alla decisione. Dichiara inammissibile, per violazione del divieto di nova di cui all’articolo 104, comma 2, c.p.a., la produzione dell’appellante di atti che avrebbero potuto essere depositati in primo grado; ammette invece la produzione tardiva dell’Amministrazione, formatasi dopo la scadenza dei termini, e dispone lo stralcio della memoria di replica.
Nel merito, il primo motivo è infondato. Il TAR ha svolto un’istruttoria approfondita, disponendo tre ordinanze interlocutorie per acquisire gli elementi sulle iniziative delle Autorità inquirenti. Dagli accertamenti è emerso che l’episodio ha dato origine a un procedimento penale conclusosi con archiviazione, dopo indagini del Nucleo Operativo e del RIS coordinate dalla Procura: la visione dei filmati non ha individuato responsabili e le impronte rilevate non hanno consentito riscontri. L’assenza di riscontri investigativi è stata ritenuta sintomatica della natura estemporanea dell’episodio e dell’inconsistenza di una reale progettualità omicidiaria.
La Sezione esclude che il primo giudice abbia omesso di approfondire la questione: una volta intervenuta l’archiviazione, non sussistevano ragionevoli elementi per prolungare la tutela. Gli ulteriori dati richiamati dall’appellante — l’arresto di un soggetto e l’eco mediatica, la presenza in Roma di esponenti della criminalità organizzata, le minacce pubbliche — non bastano a inficiare l’iter argomentativo del TAR. Quanto alla denuncia presentata dall’appellante contro l’autore di una relazione di servizio, il Collegio osserva che l’eventuale uso di espressioni sconvenienti non determina di per sé l’inattendibilità delle conclusioni amministrative, fondate sul contributo di più Uffici.
I motivi secondo e terzo, esaminati congiuntamente, sono parimenti infondati. Il TAR ha correttamente inquadrato l’istituto nel decreto-legge n. 83/2002 e nel decreto ministeriale del 28 maggio 2003, che prevede quattro livelli di rischio e dispositivi di durata limitata, soggetti a revisione semestrale. Il provvedimento impugnato è stato emanato consentendo all’interessato di partecipare al procedimento e ha valutato ogni elemento di rischio alla luce dei pareri della Prefettura, della riunione tecnica di coordinamento e della Commissione Centrale consultiva. Il giudizio resta ancorato al principio tempus regit actum, senza spazio per provvedimenti successivi, stante il divieto di cui all’articolo 34, comma 2, c.p.a. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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