Ottemperanza al giudicato sulla Carta Docente e poteri del giudice amministrativo (TAR Lazio n. 15945 del 12.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’Amministrazione all’obbligo discendente da un giudicato del giudice ordinario, senza poter sindacare i presupposti del diritto già riconosciuto. A fronte dell’allegazione dell’inadempimento, incombe sull’Amministrazione debitrice l’onere di dimostrare l’avvenuta esecuzione, secondo i principi in tema di onere della prova tra debitore e creditore. Accertato l’inadempimento, il giudice assegna un termine per l’esecuzione e, per il caso di infruttuoso decorso, nomina il commissario ad acta. La persistente inerzia dell’Amministrazione nel corrispondere il bonus docente giustifica la trasmissione degli atti alla Corte dei Conti e all’Organismo Indipendente di Valutazione, mentre la condanna alle penalità di mora presuppone una richiesta della parte e un’inottemperanza protratta oltre i termini assegnati.

Il Fatto

La ricorrente chiede l’esecuzione di una sentenza del Tribunale di Roma, Sezione I, in funzione di Giudice del lavoro, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad attribuire la Carta Docente per cinque anni scolastici, per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, e al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore antistatario. La sentenza, notificata ai fini esecutivi, era passata in giudicato come da attestazione prodotta.

Secondo la ricorrente, il Ministero non ha ottemperato alla statuizione di condanna. L’Amministrazione si è costituita solo formalmente, senza fornire chiarimenti o indicazioni sulla corretta esecuzione. La causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 7 ottobre 2026.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto i presupposti processuali dell’ottemperanza. La sentenza di cui si chiede l’esecuzione è regolarmente passata in giudicato ed è stata notificata nelle forme di legge all’Amministrazione resistente. È decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997 e modificato dall’art. 44, comma 3, d.l. n. 269/2003. Sussiste inoltre la competenza del Tribunale ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a.

Nel merito, il Collegio rileva che a fronte dell’allegato inadempimento l’Amministrazione non ha fornito chiarimenti o indicazioni in relazione alla corretta esecuzione della sentenza oggetto di ottemperanza. Richiamando i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di onere della prova tra debitore e creditore (Cass. n. 13533/2001), il Tribunale ritiene che la pretesa della ricorrente debba trovare accoglimento.

Dalla sentenza si ricava il diritto della parte ricorrente a conseguire la pretesa riconosciuta, i cui presupposti non sono sindacabili in sede di ottemperanza del giudicato. Il Ministero va pertanto condannato a ottemperare alla decisione. Il Tribunale dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine di 60 giorni dalla notificazione ovvero, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza.

In caso di infruttuoso decorso del termine, il Collegio nomina fin d’ora quale commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale del Lazio, con facoltà di delega e senza compenso, il quale provvederà nel termine di 60 giorni decorrente dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione, previa richiesta del ricorrente.

Il Collegio rileva il notevole numero di ricorsi simili, indice di una criticità dovuta all’inerzia persistente dell’Amministrazione, che non adempie all’obbligo di corrispondere le somme dovute a titolo di bonus docente e non ottempera neanche al giudicato del giudice ordinario, con esposizione a ulteriori spese. Dispone pertanto l’invio di copia del provvedimento alla Procura Regionale del Lazio della Corte dei Conti e all’Organismo Indipendente di Valutazione del Ministero. Non ritiene invece sussistenti allo stato i presupposti per la condanna alle penalità di mora, cui potrà provvedersi in caso di perdurante inottemperanza oltre i termini assegnati, su apposita richiesta della parte. Le spese seguono la soccombenza, liquidate secondo i parametri delle procedure esecutive mobiliari (Cons. Stato n. 1247/2016 e n. 4029/2025), con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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