Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dal ricorrente (TAR Lombardia n. 3697 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del merito, resa espressamente dalla parte ricorrente, determina la improcedibilità del ricorso. L’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse prescinde dall’esame del merito delle censure, costituendo l’esito processuale conseguente alla cessazione dell’interesse strumentale alla definizione del giudizio. La natura della pronuncia consente la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, avuto riguardo alle peculiarità della controversia e al suo complessivo andamento. La declaratoria di improcedibilità non implica alcuna statuizione sulla fondatezza o meno delle doglianze proposte.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava il provvedimento di esclusione dal prosieguo delle operazioni concorsuali in una procedura di gara per la fornitura di dispositivi medici per cardiochirurgia, indetta dall’Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi. L’esclusione era stata disposta per l’erroneo inserimento, in sede di caricamento sulla piattaforma telematica, di documentazione riguardante una diversa procedura di gara indetta da altra amministrazione.
La ricorrente proponeva quindi ricorso avverso l’esclusione e il rigetto dell’istanza di autotutela, chiedendo l’annullamento degli atti e la condanna al risarcimento del danno. Respinta la domanda cautelare in primo grado e in appello, la società depositava in giudizio una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del merito, chiedendo la compensazione delle spese del giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rilevato che, in data 16 giugno 2026, la difesa della ricorrente aveva depositato un’istanza dichiarando la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del merito. Tale espressa manifestazione di volontà, proveniente dalla parte che aveva proposto il ricorso, integra la fattispecie di cessazione dell’interesse processuale alla definizione del giudizio.
Il Collegio ha precisato che la dichiarazione di carenza di interesse determina l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, secondo comma, cod. proc. amm., dovendosi dichiarare improcedibile il ricorso quando, nel corso del giudizio, sopravvenga una situazione che faccia venir meno l’interesse alla decisione. L’evento estintivo del processo non richiede alcuna valutazione nel merito delle censure sollevate.
Quanto alle spese, il Tribunale ha disposto l’integrale compensazione tra le parti, valorizzando le peculiarità della controversia e il suo complessivo andamento, caratterizzato dalla dichiarazione di carenza di interesse intervenuta solo in prossimità dell’udienza di discussione del merito. La compensazione evita che l’esito processuale, dipendente da una scelta della parte ricorrente, determini una soccombenza virtuale di alcuna delle parti.
Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con spese integralmente compensate e ordine di esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
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Nota della Redazione
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