Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Campania n. 5357 del 28.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’obbligo dell’Amministrazione di dare esatta esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario, una volta decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996. La mancata contestazione dei fatti costitutivi dell’inadempimento, allegati e documentati dalla parte ricorrente, ne conferma la sussistenza. Il giudice ordina all’Amministrazione di provvedere entro un termine perentorio e, per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina sin d’ora il commissario ad acta. Le spese accessorie successive al titolo azionato sono riconosciute solo se funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, con esclusione di quelle relative al precetto e alle procedure esecutive civili, rimesse alla libera scelta del creditore.

Il Fatto

La ricorrente ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza con cui il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, aveva riconosciuto il diritto all’integrale anzianità di servizio maturata nei rapporti a termine e condannato il Ministero al pagamento delle differenze retributive. La pronuncia era stata notificata in forma esecutiva e il passaggio in giudicato risultava da apposita certificazione del Tribunale ordinario.

L’interessata ha dedotto la persistente inesecuzione e ha chiesto la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con mero atto di stile, senza contestare le circostanze allegate.

La Motivazione della Corte

Il collegio ha qualificato la domanda come rimedio di ottemperanza ex art. 112 e segg. c.p.a. e ne ha verificato i presupposti. Elemento decisivo è la scadenza del termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996 riconosce alle Amministrazioni statali per eseguire i provvedimenti giurisdizionali.

Sul piano probatorio il Tribunale ha valorizzato l’inerzia difensiva dell’Amministrazione: la mancata contestazione dei fatti allegati dalla ricorrente, in particolare dell’inadempimento alla pronuncia del giudice ordinario, consolida il quadro indiziario e documentale.

In accoglimento della domanda, il giudice ha ordinato al Ministero di provvedere, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, alla puntuale e integrale esecuzione del dispositivo azionato, ponendo in essere ogni adempimento necessario. Ha quindi nominato sin d’ora, per il caso di ulteriore inottemperanza, il commissario ad acta nella persona del Prefetto di Roma, con facoltà di delega, chiamato a operare entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a spese dell’Amministrazione inadempiente.

Il collegio ha poi delimitato l’oggetto delle spese accessorie. Ha richiamato il principio per cui, in sede di ottemperanza, sono dovute le spese funzionali alla pubblicazione, all’esame e alla notifica del titolo, nonché quelle relative ad atti accessori, mentre restano escluse le spese di precetto e quelle delle procedure esecutive non satisfattive, imputabili alla libera scelta del creditore di agire in via esecutiva civile anziché in ottemperanza. Tali voci, in quanto funzionali all’introduzione del giudizio, sono liquidate in modo omnicomprensivo nelle spese di lite, fatta salva la registrazione del titolo azionato.

Le spese di giudizio sono state poste a carico del Ministero secondo la regola della soccombenza, con condanna al pagamento in favore della ricorrente e determinazione del compenso del commissario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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