Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta nel silenzio dell’amministrazione (TAR Lombardia n. 822 del 10.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In caso di mancata esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice del lavoro, l’amministrazione che non contesti l’inadempimento dell’obbligo portato dal titolo va condannata a darvi completa esecuzione entro il termine fissato dal giudice amministrativo. Decorso inutilmente tale termine, opera la nomina del commissario ad acta, che adotta gli atti necessari all’assolvimento del mandato. Quando il commissario è un dipendente pubblico interno alla struttura dell’amministrazione debitrice, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso. La soccombenza regola le spese, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Il Fatto
La ricorrente ha ottenuto dal Tribunale di Varese, Sezione Lavoro, una sentenza che le riconosce il diritto al compenso individuale accessorio di cui all’art. 82 CCNL comparto scuola per il servizio prestato in un arco temporale determinato, con condanna del Ministero a corrispondere le relative somme oltre interessi legali.
Il titolo non è stato eseguito nonostante la notifica. Non essendovi stata impugnazione, la sentenza è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria. È decorso inutilmente anche il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna dell’amministrazione all’esecuzione e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. L’amministrazione si è costituita senza contestare l’inadempimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio qualifica il ricorso come volto all’ottemperanza al giudicato, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., e ne accerta la fondatezza. La pretesa risulta adeguatamente documentata e, a fronte dell’inadempimento allegato, l’amministrazione non ha contestato in giudizio il mancato adempimento dell’obbligo portato dal titolo azionato.
Su questa base il Tribunale condanna l’amministrazione a dare completa esecuzione, per la sorte capitale, alla sentenza del giudice del lavoro, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente decisione. Il termine è fissato in funzione della strutturazione dell’obbligo di pagamento gravante sull’amministrazione.
Per il caso di inutile decorso del termine, il Collegio nomina sin d’ora un commissario ad acta, individuato nel Direttore generale della competente Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, o in un dirigente o funzionario delegato. Il commissario provvederà entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione a lui pervenuta a cura del ricorrente, adottando tutti gli atti necessari all’assolvimento del mandato, comprese variazioni di bilancio e quant’altro occorra, avvalendosi della struttura organizzativa regionale.
Il Tribunale precisa un punto di rilievo: trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso in favore del commissario. La soluzione evita duplicazioni di costi a carico della finanza pubblica.
Sul piano delle spese, il Collegio applica il criterio della soccombenza, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm.. Nel dispositivo liquida mille euro per compensi, oltre accessori e onere del contributo unificato ove dovuto, e ordina l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.