Carta docente non erogata: ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Lombardia n. 836 del 10.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’amministrazione quando il titolo esecutivo sia divenuto definitivo e sia decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. L’allegazione dell’inadempimento, non contestata dall’amministrazione costituita, è sufficiente a fondare la condanna alla completa esecuzione per la sorte capitale. Il rimedio ha carattere sostitutivo: decorso inutilmente il termine assegnato, si nomina un commissario ad acta che adotta gli atti necessari, anche di natura contabile e finanziaria. Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso.
Il Fatto
La ricorrente ha ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, una sentenza con cui è stato accertato il suo diritto a ottenere la carta docente per gli anni scolastici dal 2016/17 al 2021/22, per l’importo di euro 500,00 annui, con condanna dell’amministrazione a mettere a disposizione la carta o altro equipollente.
Il titolo, notificato in data 12.01.2024, è rimasto inadempiuto. Non essendo intervenuta impugnazione, è maturato il passaggio in giudicato, attestato dalla cancelleria in data 11.09.2024, ed è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna all’esecuzione e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama l’art. 114 cod. proc. amm. e verifica i presupposti del rimedio: esistenza di un titolo esecutivo definitivo, sua notificazione e inutile decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, entro cui le amministrazioni statali completano le procedure di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti obblighi di pagamento.
La pretesa fatta valere risulta adeguatamente documentata. A fronte dell’inadempimento allegato, l’amministrazione costituitasi non ha contestato il mancato adempimento dell’obbligo portato dal titolo azionato. Su questa base il ricorso è dichiarato fondato e merita accoglimento.
Conseguentemente, l’amministrazione è condannata a dare completa esecuzione, per la sorte capitale, alla sentenza del giudice del lavoro, entro sessanta giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, provvederà nei successivi sessanta giorni un commissario ad acta, nominato sin d’ora nel direttore generale della struttura competente in materia di ordinamenti scolastici, o in un dirigente o funzionario delegato.
Al commissario è attribuito il potere di adottare tutti gli atti necessari all’assolvimento del mandato, comprese variazioni di bilancio e stipulazione di mutui e prestiti, avvalendosi della struttura organizzativa regionale. Il Collegio precisa che, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nell’amministrazione debitrice, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.000,00 per compensi, oltre accessori, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli articoli 26 e 39 cod. proc. amm.
Nota della Redazione
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