Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Marche n. 418 del 31.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi su una sentenza che riconosce il beneficio della Carta docente ex art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 costituisce titolo per il giudizio di ottemperanza. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, l’Amministrazione che non abbia eseguito la prestazione è inottemperante. Il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di esecuzione integrale e assegna un termine congruo, ordinando all’Amministrazione centrale di collaborare con le articolazioni periferiche. Per il caso di persistente inerzia nomina commissario ad acta un dirigente generale, che assume le funzioni solo su istanza del creditore e provvede entro centoventi giorni con ogni atto necessario, ivi comprese variazioni di bilancio. La sola nomina del commissario, ove non emergano specifiche ragioni di ritardo, è misura sufficiente a funzione acceleratoria e non giustifica l’indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm.
Il Fatto
Il Tribunale di Ancona, in parziale accoglimento della domanda, aveva riconosciuto alla ricorrente il diritto di usufruire del beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 per i rapporti di lavoro instaurati con l’amministrazione scolastica statale negli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, condannando l’Amministrazione a rifondere metà delle spese con distrazione in favore del procuratore antistatario.
La sentenza, notificata in data 9.10.2024, era passata in giudicato per mancata impugnazione, come attestato dalla cancelleria il 5 febbraio 2025. La ricorrente ha quindi agito per l’ottemperanza, lamentando il mancato pagamento delle somme liquidate. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito con memoria di stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato la procedibilità del ricorso, rilevando che tra la notifica della sentenza, avvenuta presso la sede reale dell’Amministrazione, e la proposizione dell’iniziativa era decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996 n. 669.
Nel merito il ricorso è stato ritenuto fondato. Il titolo non era stato eseguito e l’Amministrazione costituita non ha opposto effettive ragioni di diritto alla spettanza e all’azionabilità della pretesa. Il Tribunale ha quindi dichiarato l’obbligo di dare esecuzione integrale alla sentenza, qualora non vi si fosse già provveduto nelle more.
Il termine assegnato è di trenta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Il Ministero è tenuto ad attivarsi perché l’adempimento avvenga nel termine, fornendo la propria collaborazione alle Amministrazioni periferiche coinvolte nel procedimento di pagamento. Il Collegio ha così affrontato il nodo della ripartizione di competenze tra centro e periferia, che rappresenta una delle cause ricorrenti del ritardo esecutivo.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine è stato nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali. Il commissario assume le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato, e provvede entro i successivi centoventi giorni adottando ogni atto necessario, comprese variazioni di bilancio e stipulazione di mutui e prestiti, direttamente o tramite funzionario delegato.
È stata invece rigettata la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm., non ravvisandosi particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento. La sola nomina del commissario è stata reputata misura sufficiente in funzione acceleratoria. Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione è stata condannata al pagamento di euro 600,00 per compensi, oltre accessori, con distrazione.
Nota della Redazione
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