Immatricolazione universitaria e decadenza per tardivo pagamento della quota fissa (TAR Sicilia n. 2500 del 31.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nei corsi di laurea ad accesso programmato, il mancato pagamento della quota fissa entro il termine fissato dalla lex specialis non integra una misura sanzionatoria di esclusione, ma determina la decadenza del candidato dalla facoltà di immatricolazione nella specifica sede prescelta, ovvero una manifestazione di non interesse per facta concludentia. L’immatricolazione si perfeziona con la domanda e con il pagamento della quota fissa secondo le modalità e le scadenze del bando e del Manifesto degli studi. Su tale presupposto non grava sull’Ateneo alcun onere di soccorso istruttorio, che anzi contrasterebbe con i principi di autoresponsabilità e di par condicio degli altri candidati, interessati agli scorrimenti. Il rilievo del merito conseguito nella prova, una volta cristallizzato nella graduatoria, non esonera dal rispetto delle prescrizioni procedurali poste a tutela dell’organizzazione e degli interessi concorrenti.

Il Fatto

Il ricorrente, affetto da disturbo specifico dell’apprendimento, partecipava alla selezione per l’ammissione al corso di laurea ad accesso programmato presso l’Ateneo catanese, indicando la sede di Catania, e superava la prova collocandosi in posizione utile nella graduatoria di merito per quella sede. Presentava quindi la domanda di immatricolazione in via telematica entro il termine, ma versava la quota fissa di 156,00 euro solo in data successiva alla scadenza del 13 settembre 2024.

L’Ateneo non lo inseriva negli elenchi degli immatricolati e, all’esito di un contatto, gli proponeva l’assegnazione alla sede di Ragusa. Il ricorrente accettava dapprima, poi con riserva, chiedendo di restare a Catania. Esperito il ricorso e ottenuta in sede cautelare l’immatricolazione in sovrannumero, il C.G.A.R.S. accoglieva l’appello dell’Università e annullava quella ordinanza. Il TAR era quindi chiamato a decidere nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio estromette il Ministero, non essendo avversati atti ad esso riferibili, e prescinde dalle eccezioni di rito per l’infondatezza delle censure. Il fulcro della decisione è la qualificazione della fattispecie: il bando prevede che i candidati utilmente collocati “dovranno” completare l’immatricolazione con il pagamento entro la scadenza del 13 settembre 2024 e che l’immatricolazione si effettua in due passaggi, domanda e pagamento. Da ciò il Tribunale ricava che il mancato versamento nei termini non configura un’esclusione sanzionatoria, ma una rinuncia o decadenza dalla facoltà di immatricolazione in relazione alla sede specifica.

Quanto all’indennità di mora invocata dal ricorrente, la stessa opera per le iscrizioni agli anni successivi al primo e non per le immatricolazioni. L’avviso che consentiva il pagamento oltre i termini, inoltre, era destinato agli idonei non immediatamente collocati, divenuti immatricolabili solo grazie agli scorrimenti. Il Tribunale giudica inconferente il precedente amministrativo richiamato, relativo a un’ipotesi in cui la procedura online era stata completata con il pagamento.

Nessun obbligo di soccorso istruttorio gravava sull’Ateneo: attivarlo avrebbe violato i principi di autoresponsabilità e di par condicio, oltre alle stringenti previsioni della lex specialis. Il profilo meritocratico, una volta cristallizzato nelle graduatorie, non può essere svincolato dalle esigenze organizzative e dalla tutela degli altri candidati, come già evidenziato dal Giudice d’appello in sede cautelare.

Respinta la tesi dello sviamento, per difetto di precisi e concordanti elementi di prova e per la piena aderenza degli atti al fine pubblico, il Collegio esclude che il decaduto possa invocare le successive finestre di scorrimento, di per sé unidirezionali verso il basso. Anche il motivo subordinato sulla forza maggiore è infondato, per difetto di prova del contagio e dell’impossibilità materiale di adempiere. Il ricorso è respinto e le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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