Ottemperanza a giudicato del giudice del lavoro e nomina del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 3767 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza avente ad oggetto una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, l’amministrazione che non contesti specificamente il titolo esecutivo e non provi l’avvenuto pagamento resta obbligata a dare esecuzione al giudicato, gravando su di essa l’onere della prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi ai sensi dell’art. 2697 cod. civ.. Accertato l’inadempimento, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di eseguire il titolo entro un termine e, per l’ipotesi di persistente inottemperanza, nomina sin d’ora il commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm.. Il commissario può essere individuato in un dirigente della stessa amministrazione debitrice e, in tal caso, non ha diritto ad alcun compenso, rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, per effetto dell’applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge 24 marzo 2001, n. 89, come richiamato dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Il Fatto
La ricorrente, docente, ha agito in ottemperanza per l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, del 29.03.2024, n. 1775/2024, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato a corrispondere il valore nominale della carta elettronica del docente, pari a € 1.500,00, oltre accessori dal dovuto al soddisfo nella misura di cui all’art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall’art. 22 della legge n. 724/1994.
La sentenza è stata notificata in forma esecutiva il 3.4.2024 ed è passata in giudicato per decorrenza dei termini di impugnazione, come da attestazione della cancelleria del 17.5.2024. L’amministrazione si è costituita con atto di mero stile. Il ricorso è stato proposto ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm. per ottenere la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha innanzitutto verificato l’ammissibilità dell’azione, rilevando che la sentenza del giudice ordinario passata in giudicato rientra tra i provvedimenti per i quali l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. consente il giudizio di ottemperanza. Ha poi accertato il rispetto del termine decennale di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e di quello per il deposito del ricorso ex art. 87, comma 3, cod. proc. amm.
Quanto al requisito della preventiva notificazione del titolo, il Tribunale ha dato conto che le lacune documentali iniziali sono state sanate: dopo l’ordinanza presidenziale e l’avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a. circa un possibile profilo di inammissibilità per mancata prova della notifica presso la sede reale dell’amministrazione, la ricorrente ha depositato la notifica del 3.4.2024 indirizzata al Ministero resistente. È così documentato il disposto dell’art. 14 del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1997, n. 30.
Nel merito, il Collegio ha rilevato che l’amministrazione non ha specificamente contestato il titolo esecutivo, non ne ha contestato l’idoneità all’esecuzione e non ha comprovato l’avvenuto pagamento. In applicazione del principio per cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi dei diritti vanno provati da chi ha interesse a eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., sussiste l’obbligo giuridico di dare esecuzione alla sentenza.
Il Tribunale ha quindi ordinato al Ministero di eseguire il titolo entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica della sentenza. Per il caso di persistente inottemperanza ha nominato sin d’ora il commissario ad acta nel direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio, che provvederà entro novanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all’amministrazione. Il commissario non ha diritto ad alcun compenso, perché l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, in forza dell’applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, ritenuta estensibile alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, come affermato dalla giurisprudenza amministrativa richiamata (T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 2 dicembre 2024, n. 1706; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 30 settembre 2024, n. 5142; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 25 settembre 2024, n. 2621; T.A.R. Sardegna, sez. II, 19 dicembre 2023, n. 983). Le spese di lite sono liquidate in favore della ricorrente, con distrazione al procuratore anticipatario.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.