Delega espropriativa alla cooperativa e responsabilità solidale del Comune per occupazione illegittima (TAR Sicilia n. 3763 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La delega conferita dal Comune alla cooperativa edilizia per l’esecuzione delle operazioni espropriative, ai sensi dell’art. 60 legge n. 865/1971, non priva l’ente locale dei propri poteri pubblicistici e del potere-dovere di vigilanza e di stimolo sull’attività del delegato. Il mancato o insufficiente esercizio di tale controllo rende il delegante corresponsabile dell’illecito e determina, ove ne ricorrano i presupposti, la responsabilità solidale ex artt. 2043 e 2055 cod. civ. per il danno da occupazione illegittima. La competenza a disporre l’acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 spetta all’autorità che ha disposto l’occupazione del terreno e non a chi attualmente lo utilizza. Le controversie relative all’indennità di occupazione legittima restano devolute alla giurisdizione del giudice ordinario anche quando connesse a domanda risarcitoria di competenza del giudice amministrativo, dovendosi sollevare conflitto di giurisdizione d’ufficio.

Il Fatto

Un privato agisce per l’accertamento dell’illegittimità della procedura espropriativa avviata dal Comune e dalla cooperativa edilizia assegnataria delle aree, chiedendo la condanna solidale al risarcimento dei danni e alla corresponsione dell’indennità di occupazione. Con delibera consiliare del 1989 il Comune aveva assegnato alla cooperativa un terreno per la realizzazione di alloggi sociali; con ordinanza sindacale del 1990 era stata autorizzata l’occupazione d’urgenza per cinque anni, con immissione in possesso nel gennaio 1991.

La procedura non venne mai completata: non fu emanato il decreto di esproprio e non furono notificati al proprietario gli atti previsti dalla normativa. Il fondo risultò volturato nel 1996 in favore del Comune e della cooperativa. Dopo diffide e un tentativo di mediazione, il giudice civile ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, indicando il giudice amministrativo. Il ricorrente riassume quindi il giudizio davanti al TAR.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il profilo della giurisdizione. Richiamata la giurisprudenza secondo cui la giurisdizione esclusiva amministrativa copre le occupazioni illegittime preordinate all’espropriazione, rileva però che, per il periodo di occupazione legittima, la domanda relativa all’indennità appartiene al giudice ordinario. Il principio di inderogabilità della giurisdizione per motivi di connessione impone di separare le due domande. Su questo punto il Tribunale solleva d’ufficio conflitto negativo di giurisdizione davanti alle Sezioni Unite, ai sensi dell’art. 11, comma 3, cod. proc. amm., e sospende il processo ex art. 367 cod. proc. civ.

Quanto alla responsabilità, il Collegio esclude che la delega trasferisca in capo alla cooperativa l’intera titolarità della funzione. Il Comune ha adottato l’atto autorizzativo dell’occupazione e ha delegato la cooperativa all’acquisizione delle aree. Pur in assenza del decreto di esproprio, non risulta che l’ente abbia esercitato vigilanza e controllo sull’inerzia del delegato. Il Comune è rimasto dominus della procedura, con la conseguenza che il mancato controllo integra ragione di corresponsabilità.

Ne deriva la condanna solidale di Comune e cooperativa al risarcimento per il periodo di occupazione illegittima, decorrente dal gennaio 1996, salva diversa previsione nei rapporti interni.

Sul versante dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, il Tribunale afferma che la competenza spetta all’autorità che ha disposto l’occupazione: il Comune, e non la cooperativa, ancorché utilizzatrice del bene. In mancanza di tempestivo decreto di esproprio, l’Amministrazione ha l’obbligo di far cessare l’occupazione sine titolo e di restituire il bene, previa riduzione in pristino. In alternativa, può acquisirlo legittimamente, anche tramite l’acquisizione sanante.

Il danno da occupazione illegittima è ritenuto in re ipsa e commisurato agli interessi legali sul valore del bene al momento dell’inizio dell’occupazione, con rivalutazione; il diritto si prescrive nel termine quinquennale, trattandosi di illecito permanente. Il Collegio ordina all’Amministrazione di determinarsi entro sessanta giorni e devolve al giudice ordinario le controversie sul quantum dell’indennizzo ex art. 42-bis. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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