Liquidazione dell’unione di comuni e riparto commissariale delle obbligazioni (TAR Lazio n. 542 del 26.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il commissario ad acta, nominato in sede di ottemperanza, ripartisce tra i comuni partecipanti le obbligazioni facenti capo all’unione di comuni è illegittimo per difetto di motivazione e di istruttoria quando non dia conto della messa in liquidazione dell’unione. La messa in liquidazione dell’ente associativo non ne determina ipso iure l’estinzione, ma apre una fase destinata alla definizione dei rapporti giuridici pendenti, disciplinata dallo statuto o dal provvedimento di scioglimento. Il commissario non può quindi applicare la regola statutaria di ordinaria ripartizione delle spese generali senza considerare lo stato liquidatorio e le norme che lo regolano. Ne consegue l’annullamento dell’atto commissariale per carenza di motivazione e di istruttoria.
Il Fatto
Il Comune ricorrente impugna il provvedimento del commissario ad acta del 27 luglio 2020, rettificato il 20 agosto 2020, con cui è stato ordinato al responsabile del servizio finanziario di corrispondere a un creditore la somma complessivamente determinata, ripartita tra i comuni facenti parte dell’unione in proporzione al numero di abitanti.
Il credito trae origine da una sentenza del Tribunale civile che aveva condannato l’unione di comuni al pagamento di un’indennità di carica, seguita da una sentenza di ottemperanza del TAR. Il comune ricorrente deduce di essere rimasto estraneo a entrambi i giudizi e di non aver mai ricevuto la notifica degli atti. L’unione, costituita nel 2003, era stata posta in liquidazione nel marzo 2008. Il ricorrente chiede quindi l’annullamento del provvedimento commissariale.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale respinge l’eccezione di prescrizione decennale: il diritto di credito sussiste nei confronti dell’unione, per la quale la prescrizione è stata interrotta con l’instaurazione del giudizio civile, e non dell’ente comunale.
Nel merito, il Collegio rileva che tanto la sentenza di condanna quanto quella di ottemperanza individuavano quale unico soggetto obbligato l’unione di comuni, ancora in liquidazione. Richiamando la giurisprudenza contabile (Corte dei Conti Lombardia, Sez. contr., n. 132 del 2016), il Tribunale afferma che la messa in liquidazione dell’ente associativo non comporta ipso iure l’estinzione della persona giuridica pubblica: tale effetto si produce solo al termine delle operazioni, con l’approvazione del bilancio di ripartizione finale.
La liquidazione apre dunque una fase in cui occorre provvedere alla sorte dei beni e alla definizione dei rapporti pendenti. In assenza di espressa disciplina legislativa statale, le relative regole vanno rinvenute nello statuto dell’ente o nel provvedimento di scioglimento.
Su queste basi il provvedimento commissariale è illegittimo: non dà conto della messa in liquidazione dell’unione; applica l’art. 9 dello Statuto, dettato per l’ordinaria ripartizione delle spese generali, senza considerare lo stato liquidatorio; non richiama la delibera di liquidazione, la nomina del commissario liquidatore e le norme che regolano la procedura. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento dei provvedimenti impugnati e compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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