La carta docente va eseguita: ottemperanza e commissario ad acta (TAR Toscana n. 595 del 31.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato che accerta il diritto del docente al beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, con accredito delle somme, va eseguito dall’Amministrazione una volta decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo. In caso di persistente inerzia, il giudice amministrativo accoglie il ricorso per ottemperanza, ordina l’esecuzione entro un termine e nomina un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempienza. La ritardata corresponsione giustifica la condanna alla penalità di mora nella misura degli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione dell’ordine di pagamento e fino al saldo.

Il Fatto

Un docente aveva ottenuto dal giudice del lavoro una sentenza che accertava il suo diritto al beneficio della carta elettronica del docente e all’accredito delle corrispondenti somme per gli anni scolastici indicati nel titolo, oltre interessi dal dovuto al saldo. La decisione era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria.

Notificato il titolo alla sede reale dell’Amministrazione nel novembre 2023, il Ministero non aveva dato esecuzione. Il creditore ha allora proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR, chiedendo l’esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alla penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato in via preliminare il perfezionamento della fattispecie dell’ottemperanza: titolo giudiziale definitivo, notifica alla sede reale dell’Amministrazione debitrice e decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto legge n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997. Tali presupposti risultano integrati.

Nel merito, dagli atti di causa non emerge alcuna esecuzione della sentenza. L’inerzia dell’Amministrazione integra dunque il presupposto per l’accoglimento del ricorso: il TAR ordina al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza.

L’ordine esecutivo assume contenuto specifico: mettere a disposizione del ricorrente la carta del docente e il relativo importo per gli anni scolastici indicati nel titolo, oltre interessi dal dovuto al saldo. La condanna riguarda quindi un’obbligazione di dare di importo determinabile in base al giudicato.

Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario provvederà entro sessanta giorni dalla richiesta della parte, presentata dopo l’inutile decorso del termine assegnato all’Amministrazione.

Il ritardo maturato giustifica infine la condanna alla penalità di mora, commisurata agli interessi legali sulle somme complessivamente dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e fino al pagamento. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 800,00, oltre oneri e accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari, tenuto conto del carattere seriale della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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