Spese processuali e ottemperanza: cessata materia del contendere dopo l’esecuzione del giudicato (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 307 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta esecuzione del giudicato da parte dell’Amministrazione, successiva alla proposizione del ricorso, determina la cessata materia del contendere, ma non esclude la condanna dell’Amministrazione alla rifusione delle spese processuali in favore del ricorrente, atteso che l’ottemperanza è avvenuta solo dopo l’instaurazione del giudizio. La soccombenza virtuale dell’Amministrazione, che ha reso necessario il ricorso per ottenere quanto già dovuto in forza del giudicato, giustifica la condanna al pagamento delle spese, oltre al rimborso del contributo unificato versato.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto una sentenza favorevole dal Tribunale di Udine, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il suo diritto nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito. La sentenza, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini, era stata notificata all’Amministrazione in data 18.10.2024 e munita di attestazione di conformità.
Nonostante il giudicato, l’Amministrazione non aveva dato esecuzione alla sentenza, determinando la ricorrente a proporre ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm..
La Motivazione della Corte
Nel corso del giudizio, il difensore della ricorrente ha depositato un atto con cui ha dichiarato che la materia del contendere era cessata, in quanto l’Amministrazione aveva nel frattempo ottemperato al giudicato, eseguendo quanto dovuto. Tuttavia, la difesa ha chiesto comunque la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese processuali, evidenziando che l’esecuzione era avvenuta solo dopo la proposizione della domanda giudiziale.
Il Collegio ha ritenuto di dover dichiarare la cessata materia del contendere, non essendovi più contestazione tra le parti in ordine all’oggetto della pretesa, ormai soddisfatta dall’Amministrazione. Tale declaratoria, tuttavia, non ha escluso la possibilità di pronunciarsi sulle spese del giudizio.
In proposito, il TAR ha osservato che l’ottemperanza dell’Amministrazione è intervenuta solo successivamente all’instaurazione del giudizio, come acclarato dalla documentazione versata in atti. Ne consegue che la ricorrente è stata costretta ad agire in giudizio per ottenere l’esecuzione di un provvedimento giurisdizionale ormai passato in giudicato, non potendosi pertanto escludere la soccombenza virtuale dell’Amministrazione stessa.
Il Collegio ha pertanto condannato l’Amministrazione alla rifusione delle spese processuali in favore della ricorrente, liquidate in misura di € 1.000,00, oltre accessori di legge e al rimborso del contributo unificato versato per l’iscrizione a ruolo della causa, con distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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