Ottemperanza alle sentenze del giudice del lavoro tramite commissario ad acta (TAR Toscana n. 637 del 28.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza dell’amministrazione ai giudicati del giudice ordinario e ne ordina l’integrale esecuzione, fissando il termine per l’adempimento. Il diritto del docente alla “carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione, istituita dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, costituisce oggetto di un obbligo di fare infungibile a carico del Ministero, la cui mancata attuazione integra inottemperanza. Il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 è condizione per l’avvio dell’esecuzione. L’inerzia dell’amministrazione, limitatasi al pagamento delle sole spese processuali, giustifica la nomina del commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inadempimento.

Il Fatto

La ricorrente, docente, ha ottenuto dal Tribunale di Livorno, in funzione di giudice del lavoro, due pronunce. Con la sentenza n. 25/2023 è stato accertato il suo diritto alla carta del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, nella misura di euro 500,00 annui, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione gli importi e a rifondere le spese. Con la sentenza n. 298/2023 lo stesso Ministero è stato condannato al pagamento di spettanze retributive, oltre interessi e rivalutazione.

Entrambe le sentenze, notificate e passate in giudicato, sarebbero rimaste ineseguite quanto alle somme dovute in linea capitale. Il Ministero si sarebbe limitato a pagare le spese processuali. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Toscana, chiedendo che all’amministrazione fosse ordinato di adempiere mediante accreditamento degli importi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato in via preliminare i presupposti processuali dell’ottemperanza. La sentenza n. 25/2023 è stata notificata con formula esecutiva ed è passata in giudicato; la sentenza n. 298/2023 è stata parimenti notificata e definita con attestazione di cancelleria. Per entrambe risulta osservato il termine dilatorio di centoventi giorni stabilito dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, essendo la notifica del ricorso per ottemperanza intervenuta il 15 gennaio 2024.

Nel merito, il TAR ha rilevato che non è contestato il limite dell’attività posta in essere dal Ministero: esso si è limitato al pagamento delle spese processuali liquidate dalle pronunce civili, senza dare esecuzione alle statuizioni in linea capitale.

La domanda è stata quindi dichiarata fondata. Al Ministero è stato ordinato di dare integrale esecuzione ai giudicati entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Quanto alla prima pronuncia, l’amministrazione deve mettere a disposizione della ricorrente la carta del docente e il corrispondente importo complessivo di euro 2.000,00 per i quattro anni scolastici. Quanto alla seconda, deve pagare l’importo di euro 2.496,78, oltre interessi e rivalutazione monetaria nei limiti del divieto di cumulo stabilito dalla legge n. 724/1994.

Il Collegio ha inoltre previsto il rimedio per l’eventuale perduranza dell’inadempimento: nei sessanta giorni successivi provvederà in veste di commissario ad acta il Prefetto di Livorno, o un funzionario da lui delegato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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