Ottemperanza al giudicato della carta docente e nomina del commissario ad acta (TAR Toscana n. 763 del 19.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario che accerta il diritto del docente alla carta elettronica e condanna l’amministrazione al pagamento delle relative somme è assistito da azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo. L’incompletezza dell’esecuzione, limitata al solo pagamento dei compensi professionali e non estesa al capitale e all’accreditamento annuo, integra inadempimento rilevante ex art. 112 cod. proc. amm.. Il giudice amministrativo ordina l’esecuzione integrale entro un termine perentorio e, per il caso di ulteriore inerzia, nomina un commissario ad acta con facoltà di delega. La condanna alle spese segue la soccombenza.
Il Fatto
Il Tribunale ordinario di Livorno, sezione lavoro, con sentenza n. 176 del 17 maggio 2023 aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento in favore del ricorrente di € 1.062,31 oltre interessi e rivalutazione monetaria, nei limiti del divieto di cumulo ex legge n. 724 del 1994, e aveva accertato il diritto del docente alla carta del docente per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2020/2021, per € 500,00 annui, condannando l’amministrazione a metterla a disposizione.
La sentenza, notificata in data 18 maggio 2023 e passata in giudicato, non veniva eseguita nella parte relativa al capitale e all’accreditamento, essendo stato pagato solo il compenso professionale. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza chiedendo l’esecuzione del giudicato, l’accreditamento di € 2.000,00 sul c.d. “borsellino elettronico” e la nomina di un commissario in caso di ulteriore inadempimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza: l’esistenza di una sentenza passata in giudicato, attestata dal Funzionario giudiziario, e la sua notificazione all’amministrazione. Accertato ciò, il thema decidendum si concentra sull’incompletezza dell’esecuzione.
Dagli atti non risulta che il Ministero abbia ottemperato alla parte della sentenza relativa al pagamento di € 1.062,31 oltre interessi e rivalutazione, né all’accertamento e alla dichiarazione del diritto alla carta docente per gli anni indicati, per € 500,00 annui. L’inadempimento è dunque parziale ma rilevante, perché lascia ineseguita una porzione autonoma del comando giudiziale.
Il Tribunale accoglie pertanto il ricorso e dichiara l’obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato, secondo le statuizioni della sentenza del giudice del lavoro. Assegna all’amministrazione il termine di 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione per gli adempimenti esecutivi.
Per il caso di inutile decorso del termine, il Collegio nomina commissario ad acta il Prefetto di Livorno, con facoltà di delega, affinché provveda in via sostitutiva entro i successivi 60 giorni. L’esecuzione integrale resta così assicurata mediante il meccanismo dell’ottemperanza.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in € 1.000,00 oltre IVA e CAP, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, unitamente al rimborso del contributo unificato.
Nota della Redazione
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