Ottemperanza al giudicato e spese distratte al difensore antistatario (TAR Toscana n. 764 del 19.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il difensore che abbia ottenuto la distrazione delle spese ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. è l’unico legittimato a chiedere l’esecuzione del giudicato limitatamente agli onorari e alle spese liquidate. Tra il difensore distrattario e la parte soccombente si instaura un rapporto autonomo rispetto a quello tra le parti del giudizio, che si affianca al rapporto di prestazione d’opera professionale con il cliente vittorioso. Ne deriva che l’ordine di ottemperanza impartito all’Amministrazione non si estende alla parte della sentenza relativa alle spese legali. Il ricorso per ottemperanza è fondato quando risulti provato il mancato adempimento del giudicato formatosi sulla sentenza di condanna dell’Amministrazione.
Il Fatto
Con sentenza n. 206 dell’8 marzo 2023 il Tribunale ordinario di Firenze, sezione lavoro, aveva dichiarato il diritto della ricorrente al beneficio di cui all’art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022. Il Giudice del lavoro aveva condannato il Ministero dell’Istruzione al pagamento di € 232,39 oltre interessi legali e all’attribuzione della Carta Elettronica dell’importo nominale di € 1.767,61, oltre alla rifusione delle spese con distrazione in favore del procuratore dichiratosi antistatario.
La sentenza era stata notificata al Ministero l’8 marzo 2023 e non era stata impugnata nei termini. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, l’Amministrazione non aveva dato esecuzione. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’assegnazione di un termine per l’emissione del mandato di pagamento e la nomina di un commissario ad acta in caso di inerzia. Il Ministero non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che agli atti non risulta alcun adempimento da parte del Ministero dell’Istruzione e del merito in relazione alla sentenza del Tribunale di Firenze. L’obbligo nascente dal giudicato è pertanto rimasto inadempiuto e il ricorso per ottemperanza deve essere accolto.
Il Tribunale dichiara l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato nei limiti indicati in motivazione. L’ordine non si estende, tuttavia, alla parte della sentenza relativa alle spese legali. In virtù del provvedimento di distrazione delle spese processuali in favore del difensore con procura della parte vittoriosa, si instaura tra costui e la parte soccombente un rapporto autonomo rispetto a quello tra i contendenti. Tale rapporto, nei limiti della somma liquidata dal giudice, si affianca a quello di prestazione d’opera professionale tra il cliente vittorioso e il suo procuratore.
Da ciò consegue che il difensore distrattario è l’unico legittimato ad intimare il precetto di pagamento dell’importo delle spese e degli onorari e, analogamente, a chiedere l’esecuzione del giudicato con il rito dell’ottemperanza in sede di giudizio amministrativo. Il Collegio richiama sul punto Cass. civ., Sez. III, 12 novembre 2008, n. 27041 e T.A.R. Lazio, Sez. II, 24 febbraio 2015, n. 3275.
Al Ministero è assegnato il termine di 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione per le attività di esecuzione della sentenza, nella parte relativa al riconoscimento del beneficio e alla condanna al pagamento delle somme e all’attribuzione della Carta Elettronica. Il Collegio nomina contestualmente il Prefetto di Firenze, con facoltà di delega, quale commissario ad acta, affinché provveda in caso di decorrenza infruttuosa del termine nel successivo termine di 60 giorni. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in € 1.000,00 oltre IVA e CAP, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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