Demanio marittimo e demolizione senza delimitazione dei confini (TAR Calabria n. 977 del 19.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
La cognizione sulla legittimità di un ordine di demolizione di opere abusive ricadenti su area asseritamente demaniale marittima spetta al giudice amministrativo, anche quando presupponga l’accertamento incidentale della demanialità del suolo. L’erosione marina non sposta automaticamente i confini del demanio: la nuova perimetrazione consegue alla delimitazione che l’amministrazione ha facoltà di effettuare ai sensi dell’art. 32 cod. nav. e dell’art. 58 del regolamento. In presenza di oggettiva incertezza sui confini, il procedimento di delimitazione assume carattere indispensabile e la sua omissione rende illegittima l’ingiunzione di sgombero o demolizione. È pertanto illegittiva l’ordinanza che rimuova una recinzione senza la preventiva rideterminazione dei confini del demanio marittimo.
Il Fatto
Il responsabile dell’Area tecnica del Comune ha ingiunto alla ricorrente la rimozione di una recinzione realizzata, secondo l’amministrazione, su un tratto di spiaggia ricadente nel demanio marittimo, in assenza dei provvedimenti concessori di cui agli artt. 54 e 1161 cod. nav.
La destinataria ha impugnato l’ordinanza davanti al TAR. Ha dedotto che sul terreno indicato in catasto insiste un fabbricato di remota costruzione, di cui è comproprietaria, messo in pericolo dalle mareggiate del dicembre 2019, che avevano eroso il terreno antistante fino alle fondazioni. In luogo di una precedente siepe spazzata via dal mare, erano stati conficcati paletti uniti da corda, come semplice divisorio, su area di sua proprietà e non demaniale. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione e l’intempestività del ricorso, sostenendo nel merito la demanialità dell’area.
La Motivazione della Corte
Sulla giurisdizione, il Collegio richiama il principio secondo cui la legittimità dell’ordine di demolizione di opere abusive è devoluta al giudice amministrativo anche quando richieda l’accertamento incidentale della demanialità del suolo: richiama sul punto Cons. Stato, Sez. VII, 19 aprile 2022, n. 2905.
Quanto alla tempestività, la produzione della copia notificata dimostra che il ricorso è stato spedito il 25 febbraio 2023: l’eccezione è superata e il gravame è tempestivo.
Nel merito, il Tribunale muove dall’art. 822 c.c., che ascrive al demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia e l’arenile. Richiama quindi l’orientamento secondo cui il lido è la porzione di riva a contatto diretto con le acque, mentre la spiaggia comprende i tratti sottoposti alle mareggiate straordinarie (Cass. Civ., Sez. II, 22 ottobre 2019, n. 26877) e l’arenile è il tratto relitto dal naturale ritirarsi delle acque, idoneo ai pubblici usi del mare (Cass. Civ., Sez. II, 16 ottobre 2020, n. 22567).
Il passaggio decisivo riguarda l’erosione: lo spostamento dei confini della zona demaniale non è automatico, ma consegue alla nuova delimitazione che l’amministrazione ha facoltà di effettuare tramite la commissione di cui all’art. 32 cod. nav. e all’art. 58 del regolamento (Cass. Civ., Sez. II, 22 ottobre 1974, n. 3039). Il procedimento di delimitazione assume carattere indispensabile in presenza di oggettiva incertezza sui confini, tanto più che il demanio marittimo ha conformazione variabile per l’azione del mare, con conseguente inaffidabilità delle mappe catastali (Cons. Stato, Sez. VI, 21 settembre 2006, n. 5567).
Nel caso concreto non è intervenuta alcuna nuova delimitazione: manca corrispondenza tra situazione di fatto e situazione di diritto. La rideterminazione dei confini rientra tra i compiti dell’amministrazione, ma finché non viene effettuata l’ordinanza di demolizione resta illegittima. Il ricorso è quindi accolto, con annullamento del provvedimento e salvezza del riesercizio del potere previa rideterminazione dei confini; spese compensate per la peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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