Responsabilità del datore per mesotelioma da amianto e danno terminale iure hereditatis (TAR Toscana n. 1110 del 07.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il datore di lavoro risponde a titolo contrattuale, ai sensi dell’art. 2087 c.c., per la mancata adozione delle misure necessarie a tutelare l’integrità psico-fisica del lavoratore esposto all’inalazione di fibre di amianto, anche quando il rapporto si sia svolto prima dell’introduzione della normativa specifica. La responsabilità non è oggettiva, ma non è circoscritta alla violazione di regole tecniche preesistenti: rileva l’omessa predisposizione delle cautele e la mancata prova liberatoria del datore. Accertata la nocività dell’ambiente e il nesso causale, sono trasmissibili iure hereditatis il danno biologico terminale e il danno morale terminale, non il danno da perdita della vita, per assenza di un soggetto nel cui patrimonio il credito possa acquisirsi. La quantificazione del danno può essere rimessa alle parti con i criteri fissati dal giudice ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a.

Il Fatto

Il ricorrente, unico erede del lavoratore deceduto, riassume il giudizio davanti al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 111 c.p.a., dopo che il Tribunale ordinario in funzione di giudice del lavoro aveva declinato la giurisdizione in favore del TAR. Il dante causa, guardia carceraria, aveva prestato servizio per circa diciotto anni presso il lanificio dell’istituto penitenziario, esposto all’inalazione di microfibre di asbesto emesse dai telai, senza dispositivi di protezione né informazioni sul rischio.

Diagnosticatogli un mesotelioma peritoneale maligno di tipo epitelioide, il lavoratore era deceduto dopo un periodo di gravi sofferenze. L’erede chiede la condanna del Ministero della Giustizia al risarcimento dei danni non patrimoniali iure hereditatis, articolando diverse tesi liquidatorie, dalla perdita della vita al danno biologico e morale terminale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accerta anzitutto l’esposizione professionale all’amianto, valorizzando la nota del Registro mesoteliomi regionale, che colloca il lavoratore tra i casi accertati con esposizione professionale probabile e ne esclude l’origine extraprofessionale. La difesa dell’Amministrazione, fondata sulla piantina dei locali, è giudicata insufficiente a provare che la sorveglianza si svolgesse solo nel corpo di guardia.

Sul piano della responsabilità, il TAR richiama l’art. 2087 c.c. e la giurisprudenza di legittimità (Cass. sez. lav. n. 22710 del 2015; Cass. sez. lav. n. 5061 del 2024), secondo cui la pericolosità dell’amianto era nota da epoca anteriore e l’assenza di norme specifiche non esime il datore. È irrilevante che il rapporto si sia svolto prima del d.P.R. n. 15 del 1982 e del d.lgs. n. 277 del 1991: l’onere della prova liberatoria grava sul datore, che non ha dimostrato di aver adottato le cautele necessarie.

Quanto al nesso causale, la consulenza tecnica d’ufficio conferma che il decesso è riconducibile al mesotelioma da esposizione prolungata all’asbesto. Richiamando la perizia di parte come prova atipica, il Collegio ritiene sufficientemente provata la nocività dell’ambiente e la conseguente lesione.

Nel decidere sulle poste risarcibili, il TAR applica l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 15350 del 2015 e di Cass. sez. lav. n. 35416 del 2022: è esclusa la risarcibilità iure hereditatis del danno da perdita della vita, mentre sono trasmissibili il danno biologico terminale e il danno morale terminale, purché vi sia prova di uno stato di coscienza nel lasso di tempo tra la lesione e la morte.

La quantificazione è rimessa alle parti ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a.: l’Amministrazione deve formulare una proposta entro novanta giorni, riconoscendo un danno biologico terminale di sessantasette giorni con personalizzazione massima secondo le Tabelle di Milano, un danno morale pari al dieci per cento del danno biologico, oltre a rivalutazione, interessi e a quelli maturati dalla pubblicazione della sentenza. Il ricorso è accolto nei limiti esposti, con condanna alle spese in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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