Impianti di telefonia mobile, legittimo il regolamento comunale che limita la coubicazione (TAR Puglia n. 811 del 24.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
È legittimo il regolamento comunale che, nel recepire gli obiettivi di qualità del regolamento regionale, prescriva l’installazione dei sistemi radianti su sostegni esistenti mediante accordi di condivisione con altri operatori, in numero preferibilmente non superiore a due per medesima localizzazione nel centro abitato. Ai sensi dell’art. 8, comma 6, legge n. 36/2001 il Comune può adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione ai campi elettromagnetici, purché non introduca limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio. La pianificazione di settore può interdire anche ampie aree, purché ciò sia riconducibile a uno degli interessi previsti dalla norma e consenta la localizzazione in aree alternative, senza compromettere la copertura di rete. Il provvedimento di annullamento in autotutela dell’assenso tacito sulla S.C.I.A. è legittimo quando l’Amministrazione compie un’adeguata istruttoria e motiva le ragioni di pubblico interesse ostative alla localizzazione prescelta.

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato davanti al TAR Puglia il provvedimento con cui il Dirigente del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio del Comune di Lecce ha annullato in autotutela l’assenso tacitamente formatosi su una S.C.I.A. presentata per l’installazione di un impianto di comunicazioni elettroniche su infrastruttura già esistente, in una via del centro abitato.

Il provvedimento si fondava su due ordini di ragioni: la tutela dell’interesse pubblico al corretto uso del territorio, in coerenza con il regolamento comunale sugli impianti radioelettrici, e ragioni di natura sanitaria legate alla localizzazione nel centro abitato. La ricorrente ha dedotto la violazione della normativa di settore, che riconosce all’impianto la natura di opera di urbanizzazione, l’illegittimità del regolamento comunale e regionale e vizi di istruttoria e motivazione, richiamando anche la normativa emergenziale. L’istanza cautelare era stata respinta.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale esamina congiuntamente i tre motivi per affinità contenutistica e li ritiene infondati. Il punto di partenza è l’art. 8, comma 6, legge n. 36/2001, che consente ai Comuni di adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio.

La sentenza richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui è consentito ai Comuni raccordare le esigenze urbanistiche con quelle di minimizzazione dell’impatto elettromagnetico, purché sia garantita una possibile localizzazione alternativa degli impianti (Cons. Stato, Sez. III, n. 306/2015; Cons. Stato, Sez. III, n. 3085/2015; Cons. Stato, Sez. VI, n. 3891/2017). La pianificazione comunale può interdire anche ampie aree, ma il sacrificio deve essere verificato in concreto, attraverso il confronto con gli operatori, su condizioni tecnicamente ed economicamente sostenibili.

Su questa base il Collegio ritiene che il regolamento comunale di Lecce non ponga un divieto generalizzato di installazione, ma si limiti a prevedere accorgimenti concreti: la limitazione, in caso di coubicazione nei centri abitati, a un numero preferibilmente non superiore a due nuovi impianti nella medesima localizzazione. Il regolamento ha già superato il vaglio del giudice amministrativo e non comprime la copertura di rete.

Nel caso concreto il tracciato scelto risulta già caratterizzato dalla presenza di altri gestori in numero superiore a due, circostanza non contestata e documentata nel provvedimento. Quanto ai vizi di istruttoria e motivazione, il Tribunale rileva che il Comune ha compiuto approfondimenti sulle caratteristiche dell’impianto ed ha esternato le ragioni di pubblico interesse ostative, legate alla salute della collettività in un’area ad alta densità abitativa. Non emergono profili di manifesta illogicità, incongruità o travisamento idonei a fondare il sindacato giurisdizionale.

Il richiamo alla normativa emergenziale da covid 19 è infine disatteso, trattandosi di disciplina eccezionale e temporanea, destinata a essere sostituita, alla scadenza, dalla normativa generale, nel caso rispettata. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese per la particolarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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