Patteggiamento e vincolo del giudicato nel procedimento disciplinare di destituzione (C.G.A.R.S. n. 593 del 25.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento disciplinare a carico di appartenente alla Polizia di Stato, la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, resa prima della modifica dell’art. 445 c.p.p. ad opera dell’art. 25 del d.l. n. 150/2022, ha efficacia di giudicato quanto all’accertamento del fatto, alla sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso, ai sensi dell’art. 445, comma 1 bis, e dell’art. 653, comma 1 bis, c.p.p.. L’amministrazione non è tenuta a svolgere una diversa e ulteriore istruttoria, essendo vincolata alle risultanze penali. Resta invece affidato alla sua discrezionalità l’autonomo apprezzamento della gravità della condotta e della sua rilevanza disciplinare. La valutazione sulla congruità della sanzione e sulla proporzionalità costituisce espressione di ampia discrezionalità, sindacabile solo per manifesta irragionevolezza.

Il Fatto

Un appartenente alla Polizia di Stato, in servizio presso un commissariato, veniva tratto a giudizio per una pluralità di reati: esercizio abusivo di attività di giuoco o scommessa aggravato dall’abuso dei poteri connessi alla pubblica funzione, violenza o minaccia a pubblico ufficiale e rivelazione di segreti d’ufficio. Con sentenza resa ai sensi dell’art. 444 c.p.p., il G.U.P. applicava la pena di anni uno e mesi otto di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale.

Il Questore avviava il procedimento disciplinare e, all’esito, disponeva la destituzione dal servizio ai sensi dell’art. 7, nn. 2 e 3, del d.P.R. n. 737/1981. Il TAR Sicilia respingeva il ricorso proposto dall’interessato. Questi proponeva appello, dolendosi, tra l’altro, dell’asserita mancata autonomia dell’istruttoria disciplinare rispetto al giudizio penale, della sproporzione della sanzione e della disparità di trattamento rispetto a casi analoghi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il rapporto tra patteggiamento e procedimento disciplinare. Rileva che solo per effetto della modifica dell’art. 445 c.p.p. introdotta dall’art. 25, comma 1, lett. b), del d.l. n. 150/2022 la sentenza di patteggiamento ha cessato di avere efficacia extra-penale. Poiché tale modifica ha natura processuale ed è inapplicabile ratione temporis al provvedimento impugnato, la disciplina previgente conserva rilievo.

In base a tale disciplina, la sentenza di patteggiamento era dotata, quanto all’accertamento del fatto, della stessa valenza delle ordinarie sentenze di condanna. L’art. 653, comma 1 bis, c.p.p. attribuisce efficacia di giudicato alla sentenza penale irrevocabile di condanna nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità. L’art. 445, comma 1 bis, c.p.p. esclude l’efficacia della sentenza nei giudizi civili o amministrativi, ma fa salva la disposizione dell’art. 653.

Ne deriva che l’amministrazione può e deve utilizzare gli accertamenti penali, senza obbligo di svolgere una particolare e diversa attività istruttoria. I profili di condanna vanno oggetto di una diversa valutazione solo in merito alla loro rilevanza disciplinare. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, IV, 5 novembre 2019, n. 6259, Cons. Stato, IV, 2 novembre 2017, n. 5053 e Cons. St., sez. II, 21 dicembre 2020, n. 8198.

Applicando tali coordinate, il rimando alla sentenza di patteggiamento è idoneo a considerare accertati i fatti. L’amministrazione ha compiuto un’autonoma e discrezionale valutazione della loro rilevanza disciplinare e ha legittimamente ritenuto che il pregresso comportamento, pur scevro di rimproveri, non valesse a ridurre la sanzione in ragione della gravità dei reati. Irrilevante è che la decisione del Consiglio di disciplina sia stata assunta a maggioranza.

Quanto alla proporzionalità, la Corte ribadisce che la valutazione sulla gravità dei fatti e sull’individuazione della sanzione è connotata da ampia discrezionalità. I fatti accertati sono idonei a ledere gravemente il prestigio e la credibilità dell’Istituzione. Sulla disparità di trattamento, il Collegio osserva che ogni procedimento disciplinare è differente dagli altri e che i casi addotti riguardano condotte eterogenee. L’appello è pertanto respinto, con condanna dell’appellante alle spese del secondo grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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