Daspo fuori contesto e condanna per rapina: legittimo il divieto decennale (TAR Calabria n. 2083 del 09.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive può essere disposto dal Questore, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. c), l. n. 401/1989, anche quando il fatto non sia stato commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive, purché il destinatario risulti denunciato o condannato, anche con sentenza non definitiva, nel quinquennio precedente per uno dei reati tassativamente elencati dalla norma. Il delitto di rapina ex art. 628 cod. pen. integra una delle fattispecie richiamate. Il daspo costituisce misura di prevenzione: non richiede la prova della lesione dell’ordine pubblico, ma una prognosi di pericolosità fondata su elementi gravi, precisi e concordanti, secondo la logica del “più probabile che non”. La durata del nuovo divieto, per chi sia già destinatario di un precedente daspo, non può essere inferiore a cinque anni né superiore a dieci; la scelta del massimo non è irrazionale quando si fondi sulla pluralità dei precedenti e sulla gravità del delitto.

Il Fatto

Il ricorrente impugna il provvedimento con cui il Questore di Catanzaro gli ha imposto, per dieci anni, il divieto di accesso agli stadi ove si disputano gli incontri di calcio delle serie professionistiche e dilettantistiche, alle coppe nazionali e internazionali, nonché ai luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto dei partecipanti e degli spettatori.

Il provvedimento si fonda su una condanna per rapina e lesioni personali e su un’attività investigativa della D.i.g.o.s. che colloca l’interessato nel tifo organizzato locale. Davanti al giudice amministrativo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 6 l. n. 401/1989, il difetto di motivazione sulla pericolosità attuale e il vizio di eccesso di potere, contestando anche la durata massima della misura. Resiste il Ministero dell’Interno.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ricostruisce la natura del daspo richiamando la giurisprudenza amministrativa: si tratta di misura di prevenzione applicabile in presenza di reati a condotta violenta, di condotte violente anche non sfociate in denuncia, ovvero di denuncia o condanna per le tipologie delittuose individuate dalla legge. Il potere questorile è connotato da elevata discrezionalità, in ragione delle finalità di pubblica sicurezza perseguite.

Da ciò discende che non è necessaria la prova della lesione dell’ordine pubblico: è sufficiente una prognosi sulla pericolosità della condotta, valutata anche in rapporto al profilo dell’agente, poiché comportamenti in sé innocui possono alimentare situazioni di allarme. La motivazione del provvedimento si fonda sulla logica del “più probabile che non” e richiede elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, non la certezza oltre ogni ragionevole dubbio.

Sul presupposto applicativo, il Collegio osserva che l’art. 6, comma 1, lett. c), l. n. 401/1989 consente il c.d. daspo fuori contesto quando il prevenuto sia attinto da denuncia o condanna per uno dei reati tassativamente indicati, “anche se il fatto non è stato commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive”. La rapina ex art. 628 cod. pen. rientra tra le fattispecie richiamate, donde la infondatezza della censura sul difetto dei presupposti.

Il compendio indiziario è ritenuto solido: la D.i.g.o.s. ha documentato i precedenti penali specifici, l’inserimento nel tifo organizzato e la partecipazione alle manifestazioni dei supporters. L’assunto è corroborato dall’irrogazione, in meno di un anno, di tre precedenti daspo da Questure di città diverse, indice del pieno coinvolgimento nel sostegno organizzato alla squadra.

Quanto alla proporzionalità, il Tribunale richiama l’art. 6, comma 5, l. n. 401/1989, che per chi sia già destinatario di un divieto fissa la forbice tra cinque e dieci anni. La pluralità dei provvedimenti già adottati e la gravità del delitto commesso rendono non irrazionale la scelta della durata massima. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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