Cartoline docenti: onere della prova e ottemperanza al giudicato del GO (TAR Sicilia n. 2395 del 23.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, il ricorrente assolve l’onere probatorio del fatto costitutivo dimostrando l’esistenza del titolo esecutivo divenuto definitivo, ai sensi dell’art. 112, comma II, lett. c) c.p.a.; incombe invece sull’amministrazione, per l’art. 2697, comma II, c.c., l’onere di allegare e provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell’obbligo di esecuzione. La mera inerzia dell’ente, priva di valida giustificazione, integra inadempimento e legittima l’ordine di ottemperanza, la nomina del commissario ad acta e la condanna alle spese. Il commissario scelto tra i dirigenti dello stesso Ministero non ha diritto a compenso, per l’applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001.
Il Fatto
La ricorrente, docente, ottiene dal Tribunale di Caltagirone, Sezione Lavoro, una sentenza che accerta il suo diritto a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, per cinque anni scolastici, per un valore complessivo di euro 1.000,00 oltre accessori.
La sentenza viene notificata e passa in giudicato. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito non adotta alcun atto esecutivo. La ricorrente propone allora ricorso per ottemperanza davanti al TAR Sicilia, chiedendo l’ordine di dare seguito al giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inattività e la condanna dell’amministrazione alla penalità di mora e alle spese, con distrazione in favore del difensore antistatario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica in via preliminare la ritualità del ricorso: la notificazione dei titoli esecutivi, il loro passaggio in giudicato e il superamento del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Superati questi passaggi, la questione si concentra sull’onere della prova dell’inadempimento.
Il TAR richiama il principio per cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi dei diritti vanno provati da chi ha interesse a eccepirli, secondo l’art. 2697 c.c. La ricorrente ha dimostrato il fatto costitutivo, cioè le decisioni del giudice ordinario divenute definitive, rilevanti ai sensi dell’art. 112, comma II, lett. c) c.p.a. Su questa base, l’onere di provare l’inefficacia di tali fatti gravava sull’amministrazione.
Il Ministero si è costituito con atto formale e non ha dedotto alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento. Ne deriva la persistenza dell’obbligo di ottemperare integralmente al giudicato, nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. L’obbligo si estende alle spese e ai diritti successivi all’emissione del titolo, nei limiti delle attività necessarie al passaggio in giudicato e alla registrazione.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Tribunale nomina fin d’ora commissario ad acta un dirigente del medesimo Ministero, con facoltà di delega, incaricato di dare corso al pagamento entro novanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all’ente. Il commissario non ha diritto ad alcun compenso, perché l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Collegio applica per analogia l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015, richiamando il consolidato orientamento di merito (tra gli altri, TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, n. 479/2025 e TAR Sicilia, Palermo, sez. IV, n. 291/2025).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del carattere seriale della controversia e della sua assimilabilità alle procedure esecutive mobiliari, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Il ricorso è pertanto accolto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.