Ottemperanza al giudicato e penalità di mora per la Carta del docente (TAR Sicilia n. 1235 del 29.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza è fondato quando risulti documentalmente provato che il giudicato del giudice del lavoro ha accertato il diritto del docente all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione e ha condannato l’Amministrazione al pagamento delle relative somme. L’Amministrazione che si costituisca con atto di pura forma, senza allegare l’avvenuto pagamento né altri fatti estintivi del credito, resta inadempiente e va condannata a rilasciare la Carta del docente e ad accreditarvi l’importo dovuto. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., come modificato dall’art. 1, comma 781, lett. a), della legge n. 208/2015, si applica anche alle decisioni di condanna aventi ad oggetto prestazioni di natura pecuniaria, decorre dalla notificazione della pronuncia di ottemperanza e non oltre il termine assegnato per l’adempimento spontaneo. Una volta scaduto tale termine, l’attivazione del commissario ad acta rende iniqua la prosecuzione della penalità.

Il Fatto

Una docente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza con cui il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro, aveva accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, e aveva condannato il Ministero a erogare l’importo complessivo di € 1.000,00 mediante buoni elettronici di spesa, oltre interessi o rivalutazione.

La ricorrente e il suo difensore hanno chiesto l’ottemperanza di quella pronuncia, divenuta cosa giudicata e notificata in forma esecutiva, nonché la vittoria delle spese, la nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento e la fissazione di una somma a titolo di astreinte. Il Ministero si è costituito con atto depositato il 4.12.2025. Alla camera di consiglio del 23 aprile 2026 la causa è stata posta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto il ricorso documentalmente fondato. Dalla documentazione emerge che la sentenza dispone la condanna pecuniaria dell’Amministrazione, che la stessa è passata in giudicato e che sono state rispettate le formalità e i termini di legge per la notifica della pronuncia all’Amministrazione scolastica debitrice.

Di converso, l’Amministrazione resistente, essendosi costituita con atto di pura forma, non ha dedotto di avere già corrisposto le somme dovute né ha eccepito l’intervento di altri fatti modificativi o estintivi delle ragioni di credito. Da qui la condanna a rilasciare la Carta del docente e ad accreditarvi l’importo indicato nella sentenza, con gli interessi legali o la rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione ad opera di parte, se anteriore.

Per il caso di ulteriore inerzia il Tribunale ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Responsabile pro tempore della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega, il quale provvederà entro un ulteriore termine di sessanta giorni alla liquidazione e corresponsione delle somme spettanti, con oneri a carico dell’Amministrazione.

È stata inoltre accolta la domanda di fissazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. Il Collegio ha osservato che la norma, come modificata dalla legge n. 208/2015, ne consente l’applicazione anche alle decisioni di condanna di natura pecuniaria. Nel caso di specie non si determina un effetto manifestamente iniquo, perché l’inadempimento si è protratto senza giustificazione, i comportamenti imposti non presentano particolare complessità e il Ministero non ha rappresentato altre ragioni ostative.

La penalità decorre dalla notificazione della pronuncia di ottemperanza fino all’integrale effettivo pagamento e comunque non oltre il termine di sessanta giorni assegnato per l’adempimento spontaneo, dovendo poi attivarsi in via sostitutiva il commissario. La possibilità, per il privato, di utilizzare il più incisivo intervento sostitutivo renderebbe infatti iniqua la prosecuzione del rimedio propulsivo. La penalità è determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute. Le spese di lite, liquidate in favore della parte ricorrente secondo la soccombenza e distratte al procuratore antistatario, seguono la regolazione indicata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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