Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro su Carta docente e RPD (TAR Lombardia n. 589 del 25.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del giudice del lavoro che abbia riconosciuto il diritto alla Carta del docente e alla retribuzione professionale docente, il giudice amministrativo accerta la sussistenza delle condizioni dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e del termine dilatorio di centoventi giorni ex art. 14 d.l. n. 669 del 1996. L’inerzia dell’Amministrazione nel dare esecuzione al titolo esecutivo giudiziale integra il presupposto per l’accoglimento del ricorso. Il Tribunale condanna l’Amministrazione a dare completa esecuzione nel termine di novanta giorni e, in caso di persistente inadempimento, nomina commissario ad acta il dirigente ministeriale competente. Trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso.

Il Fatto

La ricorrente ha adito il TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm., per ottenere la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Cremona, Sezione Lavoro, n. 149/2024 del 9 maggio 2024. Con quella decisione il giudice del lavoro aveva accertato il diritto della docente a ottenere la Carta del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per l’importo di € 500,00 annui, oltre alla Retribuzione Professionale Docente per l’a.s. 2019/2020, con condanna al pagamento di € 1.355,19 oltre interessi e rivalutazione, e alla rifusione delle spese di lite.

La sentenza, notificata in data 9 maggio 2024, non è stata appellata ed è passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria prodotta in atti. È altresì decorso infruttuosamente il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669 del 1996. Il Ministero è rimasto totalmente inerte. Il ricorrente ha quindi chiesto la condanna all’esecuzione e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile, senza difese nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, muovendo dall’accertamento dei presupposti dell’ottemperanza. La sentenza del giudice del lavoro azionata è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria. Risulta inoltre decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 d.l. n. 669 del 1996, entro cui le amministrazioni dello Stato completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti l’obbligo di pagamento di somme di denaro.

Su tali basi il Tribunale ha verificato la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dalla citata disposizione del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997. Elemento decisivo è stata la constatazione che non è contestato in giudizio che, allo stato, il Ministero non abbia dato ottemperanza alla sentenza azionata.

Il ricorso è stato pertanto accolto, con condanna del Ministero resistente a dare completa esecuzione alla sentenza entro il termine di novanta giorni decorrente dalla comunicazione della decisione. Il Collegio ha poi regolato l’ipotesi di persistente inadempimento alla scadenza del termine, prevedendo l’intervento di un commissario ad acta entro i novanta giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura della parte ricorrente.

Il commissario è stato sin d’ora individuato nel Direttore generale della Direzione generale per il personale scolastico del Ministero, o in un dirigente o funzionario dallo stesso delegato. Egli darà corso al pagamento, o comunque all’accredito sulla Carta del docente delle somme spettanti, compiendo tutti gli atti necessari e potendo ricorrere, in caso di non capienza dei capitoli di bilancio, all’istituto del pagamento in conto sospeso ex art. 14, comma 2, l. n. 669 del 1996. Il Tribunale ha precisato che, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso al commissario. Le spese del giudizio, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori, seguono la soccombenza e sono distratte in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *